Sentenza Corte Costituzionale 30 gennaio 2018, n. 14
Energia - Fotovoltaico - Obbligo produzione fideiussione - Illegittimità articolo 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 - Non fondatezza
Non vi sono profili di illegittimità costituzionale nella Lr Puglia 21 ottobre 2008 n. 31 che, a garanzia della realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, richiede al proponente il deposito di una fideiussione di importo non inferiore a 50 euro per ogni kW di potenza.
Questa è la conclusione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 14/2018, si è espressa in merito alla questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tar Puglia - dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della norma pugliese. Il giudizio amministrativo era stato promosso da una società che, dopo aver chiesto e ottenuto l'Autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico, non lo aveva realizzato. Tale società aveva denunciato dinanzi al Tar "l'insussistenza del diritto della Regione all'escussione della polizza fideiussoria", rilasciata ai sensi della succitata disposizione contenuta nella Lr n. 31/2008.
Diversamente da quanto presupposto dalla società, secondo i giudici della Consulta la fideiussione "non consegue, invero, al fatto in sé, e per sé, della mancata realizzazione dell'impianto (realizzazione che erroneamente, quindi, si assume in «obbligo» dell'operatore una volta ottenuto il titolo autorizzatorio), poiché il deposito di tale fideiussione – come testualmente emerge dall’incipit del comma 2 del denunciato articolo 4 − è, invece, dovuto solo «entro centottanta giorni dalla comunicazione di inizio lavori»."
Corte Costituzionale
Sentenza 30 gennaio 2018, n. 14
(Gu 7 febbraio 2018 n. 6)
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