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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lazio 25 gennaio 2018, n. 31

Appalti verdi - Affidamento gestione dei rifiuti urbani ex articolo 60, Dlgs 50/2016 - Dm 13 febbraio 2014 - Selezione dei candidati - Possesso sistemi gestione ambientale - Iso 14001:2015 e Emas -Requisito cumulativo - Sussistenza - Principio di proporzionalità - Violazione

In un bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, la stazione appaltante non può inserire come requisito soggettivo del candidato il possesso sia del sistema Iso 14001, sia di Emas, essendo gli stessi equivalenti.
Il Tar Lazio, con sentenza 25 gennaio 2018, n. 31, ha stabilito, in ossequio al principio di proporzionalità stabilito nel Codice degli appalti, che la stazione appaltante, nell’indire una procedura  -ex articolo 60, Dlgs 50/2016- di affidamento del servizio di igiene urbana non può pretendere il doppio requisito escludente del possesso della Iso 14001 e di Emas.
I sistemi di gestione ambientale sono invero, ad avviso del Collegio, due strumenti di piena equivalenza; la cui somma può essere richiesta in sede di gara, ma solo laddove il possesso congiunto giustificasse un maggior punteggio.
Si segnala che il Dm 13 febbraio 2014 (“Cam rifiuti urbani“) al punto 4.2 dispone che “la stazione appaltante deve provvedere affinché i candidati (…) abbiano capacità (…) conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (Emas, Iso 14001 o equivalente)”.

Tar Lazio

Sentenza 25 gennaio 2018, n. 31