Sentenza Consiglio di Stato 28 giugno 2016, n. 2903
Appalti - Bando di gara appalti, servizi e forniture - Indicazione certificazione Emas - Articoli 42 e 44, Dlgs 163/2006 - Continuità normativa con articoli 87 e 89, Dlgs 50/2016 - Sussistenza - Possibilità di avvalimento - Sussistenza
Nelle gare di appalti, il requisito di gestione ambientale posseduto dall’impresa può essere assolto dalla certificazione Emas che a sua volta è tra i requisiti di capacità tecnica suscettibile di avvalimento.
Il Consiglio di Stato con sentenza del 28 giugno 2016, n. 2903 ribadito come la normativa iscrive le certificazioni Emas fra i requisiti suscettibili di avvalimento, ai sensi degli articoli 42 e 44 del Dlgs 163/2006, ora abrogato dal nuovo “Codice Appalti” (Dlgs 50/2016) che ai suoi articoli 87 e 89 stabilisce una continuità normativa con la norma previgente. Viene riconosciuta pertanto in materia di certificazioni la possibilità per un’impresa che partecipa ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico per il quale è richiesto il possesso di determinati requisiti di dichiarare di avvalersi dei Nel caso di specie, la società ausiliaria di un appaltatore di servizio di igiene urbana laziale ben poteva partecipare all’appalto anche se carente della certificazione Emas, potendo contare sul contratto di avvalimento.
Consiglio di Stato
Sentenza 28 giugno 2016, n. 2903
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