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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 1 marzo 2018, n. 351

Rifiuti - Tassazione sui rifiuti urbani - Rifiuti speciali - Assimilazione - Potere comunale - Articolo 198, Dlgs 152/2006 e articolo 60, Dlgs 507/1993 - Legittimità - Sussistenza - Alcune tipologie di rifiuti sanitari non pericolosi - Dpr 253/2004 - Assimilabilità ope legis agli urbani - Sussistenza - Imballaggi terziari - Esenzione dalla tassa rifiuti - Onere della prova - A carico del contribuente

È legittimo il regolamento comunale che ai fini della tassa rifiuti, nel rispetto del Dpr 254/2003 e del Dlgs 152/2006 ha assimilato alcuni rifiuti sanitari non pericolosi agli urbani.
Così ha deciso il Tar Puglia con la sentenza 1° marzo 2018, n. 351 di fronte alle doglianze di una associazione di categoria delle aziende del commercio che aveva impugnato il regolamento di un Comune pugliese sulla assimilazione di alcuni rifiuti speciali agli urbani ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti (nella specie Tarsu, ma i principi possono estendersi alla Tari in vigore dal 1° gennaio 2014). In particolare non può essere censurata la disposizione del regolamento che assimila alcuni rifiuti sanitari agli urbani perché ai sensi del Dpr 254/2003 trattasi di una vera e propria assimilazione ope legis, voluta dal Legislatore e tuttora vigente ai sensi dell'articolo 227 del Dlgs 152/2006, che ha fatto salvo l'intero Dpr n. 254/2003.
Quanto agli imballaggi terziari - oggetto di altra doglianza dell'associazione - è vero che essi sono rifiuti speciali esonerati dalla tassa rifiuti, ma ai fini dell'esenzione occorre che il contribuente ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Dlgs 507/1993 indichi quelle superfici dove si producono rifiuti speciali. In mancanza dell'indicazione il pagamento della tassa per l'intero è dovuto.

Tar Puglia

Sentenza 1 marzo 2018, n. 351