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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 26 ottobre 2016, n. 21581

Rifiuti - Tassa rifiuti - Impresa - Produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani - Riduzione del tributo - Condizioni - Limiti

Nel caso di rifiuti speciali assimilati agli urbani la tassa rifiuti è dovuta a prescindere dal fatto che l'impresa provveda in proprio allo smaltimento, eventuali riduzioni del tributo vanno chieste dal contribuente.
La Corte di Cassazione nella sentenza 26 ottobre 2016, n. 21581 ha confermato il principio in materia di Tarsu (che vale anche per la Tari, la tassa rifiuti ex legge 147/2013 in vigore dal 1° gennaio 2014) per il quale in presenza di rifiuti speciali assimilabili agli urbani la tassa è dovuta di default anche se lo smaltimento degli "speciali" viene assolto in proprio dal contribuente. Le previste riduzioni del tributo per la parte di rifiuti speciali avviati autonomamente a smaltimento dall'impresa non operano in automatico ma devono essere esplicitamente richieste e i presupposti provati dal contribuente.
Respinte dunque le doglianze di un maglificio sito in Toscana che si era visto applicare il tributo sull'intera area ivi compresa quella in cui si producevano rifiuti derivanti da lavorazioni industriali cioè rifiuti speciali assimilati a quelli urbani e pertanto soggetti anch'essi al pagamento della tassa.

Corte di Cassazione

Sentenza 26 ottobre 2016, n. 21581