Sentenza Corte di Giustizia Ue 7 marzo 2018, causa C-31/17
Cogenerazione - Tassazione prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di esenzione - Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) Direttiva 2003/96/Ce
La Corte si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale, presentata nell'ambito di una controversia tra un'azienda francesce, titolare di un impianto di cogenerazione, e il Ministero delle finanze francese.
La questione al centro della controversia è la tassazione del gas naturale utilizzato dall'impianto di cogenerazione, al fine della generazione combinata di elettricità e calore.
Dopo diversi gradi di giudizio, il Consiglio di Stato francesce ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte Ue se l’esenzione obbligatoria prevista dalla direttiva e che si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, si applichi anche quando essi siano utilizzati per la generazione combinata di energia elettrica e calore.
Dopo un'attenta analisi del diritto comunitario, i Giudici hanno concluso che "l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/Ce del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione obbligatoria prevista alla disposizione in parola si applica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utilizzati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), della direttiva di cui trattasi".
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 7 marzo 2018, causa C-31/17
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