Sentenza Corte Costituzionale 30 marzo 2018, n. 66
Paesaggio - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di ricognizione dei beni vincolati - Articoli 136 e 142, Dlgs 42/2004 - Incostituzionalità - Previsione della possibilità di di opere idrauliche in alveo senza autorizzazione paesaggistica -
La Lr Veneto che incarica la (sola) Giunta regionale, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico, di procedere alla ricognizione degli immobili e delle aree da sottoporre a vincoli paesaggistici, è incostituzionale.
Lo ha stabilito la Corte Costituzionale (sentenza 66/2018) sulla base del principio inderogabile, sancito dal "Tu Paesaggio" (Dlgs 42/2004), secondo il quale il Piano paesaggistico, con riferimento alle cd. "bellezze naturali" (articolo 136), alle cd. "zone Galasso" (articolo 142) e agli ulteriori beni di notevole interesse pubblico (articolo 143), deve essere elaborato "congiuntamente" da Regione e Stato.
Secondo la Consulta, tale principio implica che anche la ricognizione dei beni da sottoporre a vincoli debba essere realizzata attraverso un "percorso condiviso" con lo Stato, ed è quindi illegittima la Lr Veneto 30/2016 che ha affidato tale attività, in attesa della pianificazione, alla sola Regione.
La stessa Lr 30/2016 è poi stata bocciata dalla Corte Costituzionale anche laddove ha escluso dall'autorizzazione paesaggistica le opere idrauliche in alveo, ipotesi non contemplata dall'articolo 149 del Dlgs 42/2004 (Interventi non soggetti ad autorizzazione) e più ampia di quelle contemplate dal sopravvenuto regolamento in materia (Dpr 31/2017).
Corte Costituzionale
Sentenza 30 marzo 2018, n. 66
(Gu 4 aprile 2018 n. 14)
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