Sentenza Tar Campania 9 aprile 2018, n. 2279
Rifiuti - Impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi - Localizzazione - Articolo 196, Dlgs 152/2006 - Ubicazione in zona agricola - Preclusione assoluta - Illegittimità - Sussistenza - Valutazione caso per caso nel contesto in cui si inserisce l'impianto - Necessità
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata da Consiglio di Stato 20 maggio 2020, n. 3202.
Ai sensi dell'articolo 196 del Dlgs 152/2006, l'ubicazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi in zona agricola non ne pregiudica di per sé la realizzazione, ma è ammessa una valutazione caso per caso.
Così ha deciso il Tar Campania (sentenza 9 aprile 2018, n. 2279) in ordine alla vicenda del titolare di un impianto di recupero e trattamento rifiuti non pericolosi installato da circa 20 anni in zona agricola in Provincia di Caserta e operante legittimamente che aveva chiesto un ampliamento prima accolto dal Comune poi annullato in autotutela. In seguito il Comune annullava in autotutela anche i vari atti con i quali, nel corso del tempo (a partire dal 1998) l'impianto e l'attività con esso svolta erano stati assentiti. Il tutto perché l'impianto risultava essere ubicato in zona classificata come "agricola" e quindi ai sensi dell'articolo 196 del Dlgs 152/2006 ne sarebbe preclusa la realizzazione. Veniva anche ordinata la demolizione dell'impianto in quanto opera ora abusiva.
I Giudici hanno annullato i provvedimenti del Comune. Il Tar ha interpretato l'articolo 196 del Dlgs 152/2006 nel senso che ferma restando la preferenza espressa per le aree industriali, il fatto che l'impianto sia localizzato in zona agricola non è di per sé motivo ostativo alla sua ammissibilità, occorre valutarne il contesto, che nella fattispecie presenta una zona non gravata da particolari vincoli o né di particolare pregio. Infine l'impresa ha esercitato l'attività regolarmente e costantemente autorizzata per quasi 20 anni, salvo di punto in bianco vedersi negare la continuazione dell'attività per motivi astratti senza che il Comune abbia operato alcuna valutazione della concreta situazione, per come consolidatasi.
Tar Campania
Sentenza 9 aprile 2018, n. 2279
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