Ordinanza Tar Lazio 24 aprile 2018, n. 4574
Rifiuti urbani - Impianti di incenerimento e termovalorizzazione - Sistema integrato su scala nazionale - Articolo 35, Dl 133/2014 - Dpcm 10 agosto 2016 - Conformità alle direttive 2008/98/Ce sui rifiuti e 2001/42/Ce sulla Vas - Dubbi - Questioni pregiudiziali - Rimessione alla Corte di Giustizia Ue
Il Giudice laziale ha posto alla Corte di Giustizia Ue tre questioni pregiudiziali relative alla conformità dell'articolo 35 del Dl 133/2014 ("Sblocca Italia") con le direttive europee rifiuti e Vas.
Secondo il Tar Lazio (ordinanza 24 aprile 2018, n. 4574), la normativa nazionale che ha stabilito l'incremento della portata della termovalorizzazione e dell'incenerimento dei rifiuti, definendo i relativi impianti come "strategici di preminente interesse nazionale" (articolo 35 del Dl "Sblocca Italia" e Dpcm 10 agosto 2016 attuativo), potrebbe porsi in contrasto con i principi stabiliti dalla direttiva 2008/98/Ce in materia dei rifiuti, soprattutto considerando la mancata estensione di un analogo riconoscimento ad altri impianti di riciclo e riuso dei rifiuti, pur preminenti a livello di "gerarchia".
Sempre secondo il Tar, inoltre, avendo determinato numero, capacità e localizzazione regionale degli impianti da realizzare senza aver applicato, nella fase di predisposizione del piano, la disciplina della valutazione ambientale strategica, la disciplina nazionale potrebbe porsi in contrasto anche con la direttiva Vas 2001/42/Ce.
Ritenendo tali questioni rilevanti, il Tar ha di sospendere il giudizio sulla illegittimità del Dpcm 10 agosto 2016 lamentata da alcune associazioni ambientaliste, in attesa di risposte dal Lussemburgo.
Tar Lazio
Ordinanza 24 aprile 2018, n. 4574
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