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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 30 agosto 2021, n. 6073

Rifiuti - Autorizzazione impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi (N.d.R.: articoli 208 e 29-ter, Dlgs 152/2006) - Realizzazione di una nuova linea ("revamping per adeguamento tecnologico") - Mantenimento della vecchia linea solo come back-up in caso di fermo per manutenzione o emergenza della nuova - Verifica di assoggettabilità a Via - Articoli 6 e 19, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Legittimità - Sussistenza - Parcellizzazione dell'impianto con elusione della normativa sulla Via - Insussistenza - Ragioni - Linee destinate a funzionare alternativamente

La realizzazione di una nuova linea ("revamping per adeguamento tecnologico") in un impianto di incenerimento rifiuti può essere esclusa dalla Via se la vecchia rimarrà solo un "back-up" di quella nuova.
Legittimo per il Consiglio di Stato (sentenza 30 agosto 2021, n. 6073) il decreto di esclusione della verifica di assoggettabilità Via relativo alla realizzazione di una nuova linea in un impianto di incenerimento di rifiuti solidi non pericolosi senza smantellamento della vecchia linea preesistente e autorizzata. Secondo i ricorrenti contro il provvedimento di esclusione dallo "screening" ambientale ci sarebbe stato un aggiramento della normativa Via (articolo 6, comma 7, Dlgs 152/2006) perché la nuova linea si va ad aggiungere a quella preesistente e l'intento sarebbe quello di "parcellizzare" l'impianto eludendo quindi le norme.
Per i Giudici invece non si tratta di una parcellizzazione degli impianti poiché è stato bene indicato nelle "condizioni ambientali" (prescrizioni) incluse nel decreto di non assoggettabilità a Via che le due linee non funzioneranno mai contemporaneamente: la nuova linea sostituirà la precedente che verrà utilizzata solo come back-up nei casi di fermo programmato per manutenzione o per emergenza della nuova. Al contrario, nel caso della parcellizzazione si chiedono autorizzazioni per più impianti o parti degli stessi tutti sotto le "soglie della Via" per eludere la normativa di assoggettamento alla procedura. In questo caso gli impianti o le parti sono destinati a funzionare contemporaneamente, cosa che non è nel caso di specie. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 30 agosto 2021, n. 6073