Sentenza Tar Campania 30 aprile 2018, n. 2882
Informazione ambientale - Accesso - Dlgs 195/2005 - Regime di pubblicità tendenzialmente integrale - Finalità - Forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali - Dovere di cooperazione della P.a. - Domanda generica - Dovere di interlocuzione - Sussistenza
Nel caso di richiesta di accesso a informazioni ambientali formulata in maniera eccessivamente generica, la Pubblica amministrazione "dovrebbe" interloquire con il richiedente per perimetrarla meglio.
Il Tar della Campania (sentenza 2882/2018) ha così deciso di accogliere il ricorso presentato da un'associazione di consumatori contro un provvedimento con cui la Regione Campania aveva rigettato, tacitamente, un’istanza di accesso agli atti relativi a un progetto regionale di monitoraggio satellitare degli abusi edizi (Mistrals), presentata ai sensi della legge 241/1990 (processo amministrativo) e del Dlgs 195/2005 (informazione ambientale).
Secondo il Giudice campano, la circostanza che l'associazione non abbia indicato un arco temporale definito delle informazioni richieste (e finalizzate a conoscere i poteri sostitutivi posti in essere dalla Regione), non legittima il comportamento di quest’ultima che, invece di limitarsi ad opporre un diniego tacito, avrebbe dovuto "cooperare" con il richiedente al fine di consentire l'accesso agli atti, ad esempio richiedendogli la specificazione dei dati.
Il Dlgs 195/2005, ricorda il Giudice, stabilisce un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, a livello sia soggettivo sia oggettivo, finalizzato a "favorire forme diffuse di controllo" sul perseguimento, da parte della P.a., delle funzioni istituzionali in difesa dell'ambiente.
Tar Campania
Sentenza 30 aprile 2018, n. 2882
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