Sentenza Consiglio di Stato 21 maggio 2018, n. 3034
Valutazione d'impatto ambientale (Via) – Articolo 22, Dlgs 152/2006 – Studio d'impatto – Analisi delle alternative – Obbligatorietà - Rapporto con autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Accertamenti istruttori - Diversità ed autonomia - Sussistenza - Conseguenza - Obbligo di completezza ed autosufficienza - Sussistenza - Eventuale carenza accertamenti Via - Sanatoria postuma in ambito dell'Aia - Illegittimità
La carenza di accertamenti istruttori per il rilascio della valutazione d'impatto ambientale (Via) non è sanabile con un'integrazione postuma nell'ambito del diverso procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia).
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che, nella sentenza 3034/2018, ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale i due procedimenti sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi: la Via si sostanzia in una approfondita analisi comparativa che investe propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali dell'opera da realizzare; l'Aia è invece un atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli in precedenza necessari per gli impianti inquinanti.
La logica conseguenza di ciò è che ciascuno dei due titoli abilitativi dev'essere sorretto da una propria istruttoria completa e autosufficiente.
Ha errato quindi il Tar della Lombardia affermando, nella sentenza 1020/2015, che la decisione sulla Via in parte anticipa le conclusioni dell'Aia e in parte rinvia, in maniera legittima, agli studi successivi. Secondo il CdS, invece, l'eventuale carenza degli accertamenti istruttori Via non può essere essere sanata in ambito Aia e comporta l'illegittimità della Via per difetto di istruttoria.
Consiglio di Stato
Sentenza 21 maggio 2018, n. 3034
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