Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato
Via (Pua-Paur-Pauar) / Vas
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 maggio 2021, n. 3586

Rifiuti - Impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non - Autorizzazione - Istanza di valutazione di impatto ambientale (Via) e autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Articoli 25 e 29-ter, Dlgs 152/2006 - Cooperative sociali - Procedibilità della domanda - Presupposto - Articolo 1, comma 1, lettera b), legge 381/1991 - Svolgimento dell'attività finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate - Necessità - Sussistenza - Riferimento alle norme sulle imprese sociali e agli enti del terzo settore - Dlgs 112/2017 e 116/2017 - Esclusione

Al fine di valutare se una cooperativa sociale può esercitare un impianto di trattamento di rifiuti, il riferimento è solo la legge di settore (381/1991) non le norme su imprese sociali e Enti del terzo settore.
Così il Consiglio di Stato nella sentenza 7 maggio 2021, n. 3586 relativa alla dichiarazione di improcedibilità della domanda di valutazione di impatto ambientale (Via) e di autorizzazione integrata ambientale (Aia) ex articoli 25 e 29-ter, Dlgs 152/2006 presentata da una cooperativa sociale per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non nel Lazio. Il Tar dava ragione alla Regione affermando che in applicazione del Dlgs 112/2017 sulle imprese sociali e del Dlgs 117/2017 sugli Enti del terzo settore, le cooperative sociali inquadrabili in tali fattispecie non possono esercitare attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
Per i Supremi Giudici amministrativi il Tar non ha colto nel segno. Le regole per stabilire se una cooperativa sociale può o non può gestire un impianto di trattamento rifiuti sono dettate dalla legge quadro in materia (legge 381/1991), che rimane l'unica disciplina realmente descrittiva delle attività esercitabili dalle cooperative sociali mentre i Dlgs n. 112 e 117 del 2017, piuttosto che interferire su di essa, si limitano a disciplinare le macro categorie (nelle quali sono incluse anche le cooperative sociali) relative rispettivamente alle imprese sociali e agli Enti del terzo settore. Per cui la valutazione se la cooperativa può o non può esercitare attività di stoccaggio e trattamento rifiuti va valutata ex legge 381/1991, in particolare considerando se lo svolgimento di tale attività sia finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 7 maggio 2021, n. 3586