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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia 11 luglio 2018, causa C-15/17

Inquinamento provocato dalle navi - Circostanze in presenza delle quali lo Stato costiero può avviare un procedimento nei confronti di una nave straniera – Articolo 220, paragrafo 6, Convenzione di Montego Bay –   Articolo 7, paragrafo 2, direttiva 2005/35/Ce –  Danni gravi o rischio di danni gravi provocati alla costa, agli interessi connessi o a qualunque risorsa del mare territoriale o della zona economica esclusiva – Prove chiare e oggettive - Obbligatorietà

Per sequestrare la nave che ha effettuato uno scarico non autorizzato, lo Stato costiero deve provare, oltre alla responsabilità della stessa, anche il danno o il rischio di danno grave causato ai propri interessi.
È quanto afferma la Corte di Giustizia europea nella sentenza depositata l'11 luglio 2018 (causa C-15/17) in cui fornisce, su richiesta di un Giudice finlandese, un'interpretazione pregiudiziale dell'articolo 220 della Convenzione Onu sul diritto del mare e degli articoli 1 e 7 della direttiva 2005/35/Ce relativa all'inquinamento provocato dalle navi.
Nel corposo dispositivo della sentenza il Giudice risponde a ben sette questioni interpretative relative alle tre norme, precisando, oltre alla necessità di prove "chiare e oggettive" del danno ricevuto, anche le nozioni di "costa e interessi connessi" (tramite agli accordi internazionali) e di "risorse del mare territoriale" (comprende anche le specie associate o dipendenti dalle specie pescate).
Nel valutare le conseguenze di una violazione, sempre secondo le indicazioni della Cge, devono essere presi in considerazione tutti gli indizi, tenendo conto in particolare, ai fini della valutazione del danno, del carattere cumulativo del pregiudizio e delle ripercussioni negative prevedibili, senza limitarsi ai dati scientifici disponibili.

 

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 11 luglio 2018, causa C-15/17

Rinvio pregiudiziale – Convenzione di Montego Bay – Articolo 220, paragrafo 6 – Poteri dello Stato costiero – Competenza della Corte a interpretare norme del diritto internazionale – Direttiva 2005/35/Ce – Inquinamento provocato dalle navi – Articolo 7, paragrafo 2 – Convenzione Marpol 73/78 – Scarico di idrocarburi da parte di una nave straniera in transito nella zona economica esclusiva – Circostanze in presenza delle quali lo Stato costiero può avviare un procedimento nei confronti di una nave straniera – Libertà di navigazione – Tutela dell'ambiente marino – Danni gravi o rischio di danni gravi provocati alla costa, agli interessi connessi o a qualunque risorsa del mare territoriale o della zona economica esclusiva – Prove chiare e oggettive