Ordinanza Corte di Cassazione 19 luglio 2018, n. 19312
Imballaggi - Definizione di imballaggio - Direttiva 94/62/Ce - Articolo 35, Dlgs 22/1997 - Articolo 218, Dlgs 152/2006 - Necessità di compresenza di tutti i requisiti funzionali di contenimento, protezione, manipolazione, consegna e presentazione delle merci indicati dalla norma - Esclusione - Shopper - Natura di imballaggio - Sussistenza
Per la Cassazione le funzioni relative al contenimento, protezione, manipolazione, consegna e presentazione delle merci non devono essere tutte compresenti per configurare il bene come "imballaggio".
Come enunciato nella ordinanza 19 luglio 2018, n. 19312, i Giudici della Cassazione hanno confermato l'assunto del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) in merito alla definizione di imballaggio contenuta nella direttiva 94/62/Ce, nel Dlgs 22/1997 (vigente ai fatti di causa), nonché nel Dlgs 152/2006 (articolo 218). I Supremi Giudici hanno ricordato che le funzioni dell'imballaggio indicate nell'articolo 35 del Dlgs 22/1997 (ora articolo 218, comma 1 del Dlgs 152/2006) relative al contenimento, alla protezione, alla manipolazione alla consegna e alla presentazione delle merci non devono essere tutte compresenti per configurare il bene come "imballaggio".
In particolare gli shopper sono imballaggi ai sensi della normativa Ue e nazionale in quanto rispondono alla definizione dell'articolo 3, punto 1 della direttiva 94/62/Ce riprodotto nell'articolo 35, lettera a) del Dlgs 22/1997, nonché nell'articolo 218 del Dlgs 152/2006 svolgendo la funzione tipica di prodotto destinato ad essere riempito dalle merci, a proteggere tali merci e facilitare il loro spostamento dal negozio al luogo di consumo.
Corte di Cassazione
Ordinanza 19 luglio 2018, n. 19312
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: