Sentenza Tar Lombardia 20 luglio 2018, n. 1782
Acque - Trattamento fanghi di depurazione - Dlgs 99/1992 - Limiti di concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli nei fanghi da depurazione ai fini dello spandimento in agricoltura - Assenza di indicazioni in merito nella normativa di settore del 1992 - Applicabilità del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Norma regionale Lombardia - Allegato 1 alla Dgr 11 settembre 2017, n. X/7076 - Previsione di parametri meno stringenti della normativa statale - Illegittimità - Sussistenza
La disciplina della Lombardia sulle concentrazioni di idrocarburi e fenoli ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura è illegittima per contrasto con la normativa statale più restrittiva.
Il Tar Lombardia nella sentenza 20 luglio 2018, n. 1782 ha accolto le istanze di una serie di Comuni delle Province di Pavia e Lodi il cui territorio, in gran parte agricolo, è interessato dallo spandimento dei fanghi da depurazione delle acque. I Giudici hanno dichiarato illegittima la Dgr 11 settembre 2017, n. X/7076, di modifica della Dgr 1° luglio 2014, n. X/2031 nella parte in cui aveva innalzato i limiti di concentrazione di idrocarburi e fenoli ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura in contrasto con quanto previsto dalla disciplina statale.
Di fronte all'obiezione che il Dlgs 99/1992 (normativa in materia di trattamento fanghi in agricoltura) non ha norme sulle concentrazioni di idrocarburi e fenoli, i Giudici del Tar hanno sottolineato che, l'articolo 127 del Dlgs 152/2006 ("ferme le disposizioni del Dlgs 99/1992, i fanghi sono assoggettati alla disciplina dei rifiuti") sancisce la non autosufficienza della disciplina del 1992 e la necessità di essere letta e integrata col Dlgs 152/2006, in particolare coi limiti della Tabella 1, allegato 5, Titolo V, Parte IV (vedi Cassazione 6 giugno 2017, n. 27958). Essendo tali limiti più restrittivi di quelli regionali, la normativa regionale va annullata per contrasto con la superiore norma statale.
Tar Lombardia
Sentenza 20 luglio 2018, n. 1782
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