Sentenza Tar Toscana 25 luglio 2018, n. 1078
Acque - Rifiuti - Trattamento fanghi di depurazione - Autorizzazione unica ambientale - Articolo 4, Dpr 59/2013 - Autorizzazione allo spandimento in agricoltura - Disciplina applicabile - Articolo 9, Dlgs 92/1999 - Rispetto dei valori limite delle sostanze inquinanti - Sostanze non disciplinate dalla normativa speciale - Applicabilità dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) del Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Applicazione pura e semplice ai fanghi delle Csc stabilite per il suolo - Misura sproporzionata - Sussistenza
Per l'autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura, in caso di inquinanti non specificamente indicati dal Dlgs 99/1992 il riferimento è al rispetto dei valori limite del Dlgs 152/2006 ma riparametrati in aumento.
Così si è espresso il Tar Toscana nella sentenza 25 luglio 2018, n. 1078 in relazione ad un procedimento di autorizzazione unica ambientale per lo spandimento di fanghi in agricoltura. I Giudici, seguendo l'orientamento della Cassazione hanno ricordato che in applicazione del principio di precauzione è corretto applicare i valori limite per le sostanze inquinanti nei fanghi previsti nel Dlgs 152/2006 laddove la normativa speciale del Dlgs 99/1992 non disciplini determinate sostanze potenzialmente inquinanti e/o contaminanti.
Tuttavia per tali sostanze non considerate dal Dlgs 99/1992 i valori indicati dalla Tabella 1, colonna A dell'allegato 5, al Titolo V, Parte IV, Dlgs 152/2006 andranno riparametrati in aumento sulla base delle competenze tecnico-discrezionali dell'Amministrazione e tenendo conto dell'ammissibilità di una maggiore concentrazione nei fanghi, rispetto al suolo, di sostanze inquinanti. Infatti l'applicazione pura e semplice ai fanghi delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) stabilite per il suolo è misura sproporzionata rispetto al fine da conseguire, e irrazionale in quanto i fanghi, presentando normalmente concentrazioni medie di sostanze superiori rispetto al suolo se valutati sulla base dei parametri previsti quest'ultimo non sarebbero mai utilizzabili in agricoltura.
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N.d.R.: la sentenza 1078/2018 in parola è stata riformata dalla sentenza Consiglio di Stato 28 agosto 2019, n. 5920.
Tar Toscana
Sentenza 25 luglio 2018, n. 1078
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