Sentenza Corte di Giustizia Ue 4 ottobre 2018, causa C-242/17
Bioliquidi - Produzione energia elettrica - Obbligo presentazione certificati di sostenibilità da parte degli intermediari - Articoli 17 e 18 Direttiva 2009/28/Ce - Sussistenza
Con questa sentenza la Corte Ue si è espressa su alcune questioni poste dal Consiglio di Stato italiano, in merito a un ricorso di un'azienda proprietaria di un impianto termoelettrico alimentato con un bioliquido (olio di palma), a cui sono stati revocati gli incentivi (Certificati verdi) per aver presentato certificati di sostenibilità dei bioliquidi non idonei.
Nello specifico, il Consiglio di Stato ha posto alla Corte di giustizia Ue due questioni, riguardanti l'imposizione di un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi anche per gli intermediari e una normativa nazionale sulle certificazioni più restrittiva rispetto al sistema adottato dal fornitore di biocombustibili, il quale ha aderito al sistema volontario di controllo Iscc (International sustainability and carbon certification)
Per quel che riguarda la prima questione, la Corte ha osservato che che la direttiva 2009/28/Ce non definisce la nozione di "operatore economico". L'Italia, quindi, era libera di qualificare gli intermediari quali "operatori economici" allo scopo di garantire la tracciabilità delle partite di bioliquidi lungo tutta la catena di consegna.
Nel caso della seconda questione sollevata dal Consiglio di Stato, i Giudici hanno stabilito che l’Italia era libera di prevedere un sistema nazionale di certificazione più restrittivo del sistema Iscc per dimostrare la sostenibilità dei bioliquidi, dal momento che il sistema Iscc riguarda (quantomeno fino all’adozione della direttiva 2015/15133) i biocarburanti e non i bioliquidi.
Infine, i Giudici ritengono sì che l’obbligo imposto dall’Italia agli intermediari limiti la libera circolazione delle merci (articolo 34 del Tfue), ma che tale limitazione sia giustificata da obiettivi di tutela dell’ambiente e di lotta contro le frodi.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 4 ottobre 2018, causa C-242/17
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