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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 9 ottobre 2018, n. 5814

Bonifica di siti contaminati – Procedure – Articolo 245, Dlgs 152/2006 – Obbligo della Provincia di attivarsi ai fini dell'identificazione del soggetto responsabile – Comunicazione di avvio del procedimento – Impugnabilità non autonoma né immediata da parte del destinatario – Eccezione – Idoneità dell'atto a ledere la sfera giuridica del destinatario – Legittimità – Sussistenza - Onere della prova a carico del ricorrente - Sussistenza

La comunicazione di avvio del procedimento volto ad identificare il responsabile di un inquinamento è autonomamente e immediatamente impugnabile solo qualora leda la sfera giuridica dei destinatari.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza 5814/2018 con cui ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse attuale e concreto ad agire, il ricorso presentato contro una comunicazione della Provincia di Verona.
Per giurisprudenza costante, sottolinea il CdS, la natura endoprocedimentale e il contenuto non immediatamente lesivo di tale atto rendono lo stesso non autonomamente e immediatamente impugnabile. L'immediata impugnazione del medesimo in via autonoma, anziché quale atto meramente presupposto rispetto al provvedimento finale del procedimento, può tuttavia ammettersi quando il ricorrente riesce a dimostrare che l'atto è comunque idoneo a ledere la propria sfera giuridica prima dell'avvio dell'istruttoria e della conclusione della stessa.
Così non è stato nel caso specifico in cui la Provincia aveva soltanto comunicato ai soggetti interessati (la società incorporante la società che precedentemente gestiva il sito, ricorrente in giudizio, e la società attuale proprietaria del medesimo) l'avvio del procedimento volto a identificare il responsabile della contaminazione "senza assumere alcuna preventiva (e pregiudizievole) determinazione in punto di responsabilità ambientale".

Consiglio di Stato

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 5814