Sentenza Corte di Cassazione 7 novembre 2018, n. 50129
Rifiuti da demolizione - Messa in riserva non autorizzata - Reato - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Regime speciale per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione - Articolo 230 e 266, Dlgs 152/2006 - Non applicabilità - Deposito temporaneo - Articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Condizioni - Onere della prova incombente sulla parte privata - Sussistenza - Territorio - Realizzazione di una pesa con platea in cemento armato nell'ambito di una fascia di rispetto - Assenza di autorizzazione - Reato - Articolo 44, Dpr 380/2001 - Sussistenza
La disciplina in deroga che il Dlgs 152/2006 riserva ai rifiuti prodotti da attività di manutenzione, per la Corte di Cassazione, non è applicabile ai rifiuti derivanti dalle attività ordinarie di manutenzione edilizia.
Secondo la Suprema Corte (sentenza 50129/2018), infatti, la produzione di rifiuti da attività di ordinaria manutenzione edilizia rappresenta una fattispecie "assolutamente estranea" sia rispetto all'articolo 230 del Dlgs 152/2006, norma applicabile esclusivamente ai rifiuti da manutenzione delle infrastrutture di rilevanza pubblica, sia rispetto al più generale regime derogatorio stabilito dall'articolo 266 dello stesso "Codice ambientale", a mente del quale "i rifiuti provenienti da attività di manutenzione (…) si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività".
La Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso di un privato contro una sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Milano per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
Corte di Cassazione
Sentenza 7 novembre 2018, n. 50129
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