Dm Politiche agricole 5 ottobre 2018
Disciplina in materia di fertilizzanti - Modifiche agli allegati 1, 7, 8 e 13 del Dlgs 29 aprile 2010, n. 75
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
Decreto 5 ottobre 2018
(Gu 10 dicembre 2018 n. 286)
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali del turismo
Visto il regolamento (Ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
Visto il regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Cee) n. 2092/91;
Visto il regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della comunità;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88", ed in particolare gli allegati 1, 7, 8 e 13;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
Vista la domanda, acquisita in protocollo il 22 giugno 2015, n. 12214, con la quale A.I.P.S.A. — Associazione italiana produttori di substrati di coltivazione e ammendanti ha chiesto la modifica dell'allegato 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Vista la domanda, acquisita in protocollo il 28 settembre 2015, n. 19857, con la quale Organazoto Fertilizzanti Spa ha chiesto la modifica dell'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2016, n. 5574, con la quale Sicit 2000 Spa ha chiesto l'inserimento di un nuovi prodotti nell'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Vista la nota del 21 dicembre 2016, n. 31263 con la quale la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica ed integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Acquisito i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, resi con note del 28 novembre 2016 e del 14 dicembre 2016.
Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, di cui alla direttiva (Ue) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si è conclusa senza osservazioni sulle modifiche ed integrazione da apportare agli allegati 1, 7, 8 e 13 come comunicato dall'unità centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;
Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
Decreta:
Articolo 1
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
1. All'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.
2. All'allegato 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.
3. All'allegato 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.
4. All'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.", è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.
6. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (Eefta), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (See), purché siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilità equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto.
7. Ai sensi del regolamento (Ce) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.
Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2018
1. L'allegato 1, Concimi nazionali
Punto 5.1. Concimi organici azotati
Il prodotto 5 è sostituito da:
| 1 N. |
2 Denominazione del tipo |
3 Modo di preparazione e componenti essenziali |
4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso) |
5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo |
6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri |
7 Note |
| 5. | Pellicino integrato | Prodotto ottenuto per miscelazione di pellicino e farina di carne e/o farina d'ossa con fanghi proteici stabilizzati del ciclo conciario | 4% N 20% C organico Azoto valutato come azoto organico Rapporto C/N: massimo 8 | Obbligatorio indicare in etichetta la percentuale di fanghi presenti. È obbligatorio dichiarare in etichetta il tenore in microrganismi patogeni indesiderati con un limite di contenuto in salmonelle minore di 1000 MNP x g. Il pellicino integrato deve essere incorporato nel suolo dopo la somministrazione ed è assolutamente vietata la somministrazione ai pascoli. | Azoto organico C organico |
Il contenuto di cromo esavalente deve essere inferiore a 0,5 mg/kg. Per accertare la natura dei fanghi presenti è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione. È consentito dichiarare il titolo in P2O5 totale se 2 1%. |
Punto 5.1. Concimi organici azotati
È aggiunto il seguente prodotto 22:
| 1 N. | 2 Denominazione del tipo | 3 Modo di preparazione e componenti essenziali | 4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti | 5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo | 6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri | 7 Note |
|
22. |
Aminoacidi e peptidi |
Miscela di aminoacidi e peptidi ottenuta per idrolisi di epitelio animale con il metodo previsto dal regolamento (Ce) 142/2011, allegato X, Capo II, Sezione 5, punto D. |
10% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno il 90% azoto organico solubile 37% C organico |
--- |
Azoto organico Azoto organico solubile C organico Amminoacidi liberi |
Peso molecolare < 10.000 Dalton Amminoacidi liberi > 8% p/p. |
Punto 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi
È aggiunto il seguente prodotto 9:
| 1 N. | 2 Denominazione del tipo | 3 Modo di preparazione e componenti essenziali | 4 Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti | 5 Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo | 6 Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri | 7 Note |
| 9. | Aminoacidi e peptidi fluidi | Miscela di aminoacidi e peptidi ottenuta per idrolisi di epitelio animale con il metodo previsto dal regolamento (Ce) 142/2011, allegato X, Capo II, Sezione 5, punto D. | 6% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno il 90% azoto organico solubile 20% C organico | --- | Azoto organico Azoto organico solubile C organico Amminoacidi liberi |
Peso molecolare < 10.000 Dalton Amminoacidi liberi > 8% p/p. |
2. Allegato 7, Tolleranze
Punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi)
Sono aggiunte le seguenti voci:
| Valori assoluti in % di peso espressi in | ||||
| C | C organico | N | N organico solubile | |
| "Aminoacidi e peptidi" e "Aminoacidi e peptidi fluidi" |
1,0 | --- | 0,3 | 0,2 |
3. Allegato 8, Etichettatura ed immissione sul mercato
Punto 1. Premessa
dopo la frase "in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba)" è aggiunto il seguente paragrafo:
"per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume, come indicato al successivo punto 6."
4. Allegato 13, Registro dei fertilizzanti
Tabella 1. "Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica"
Ai Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del Dlgs 75/2010) è aggiunto il seguente prodotto 22:
| Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto | Denominazione del prodotto ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008 | Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale | Condizioni per l'uso imposte dal regolamento (Ce) n. 889/2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Aminoacidi e peptidi | Farina di carne Proteine idrolizzate | Non applicabile alle parti commestibili della coltura |
Tabella 1. "Elenco dei fertilizzanti idonei all’uso in agricoltura biologica"
Ai Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del Dlgs 75/2010) è aggiunto il seguente prodotto 9:
| Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto | Denominazione del prodotto ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008 | Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del regolamento (Ce) n. 889/2008 e della normativa nazionale | Condizioni per l'uso imposte dal regolamento (Ce) n. 889/2008 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
9. |
Aminoacidi e peptidi fluidi | Farina di carne Proteine idrolizzate | Non applicabile alle parti commestibili della coltura |