Sentenza Tar Lazio 22 gennaio 2019, n. 833
Rifiuti - Gestione degli imballaggi - Consorzio alternativo ai consorzi obbligatori - Riconoscimento - Articolo 221, comma 5, Dlgs 152/2006 - Riconoscimento definitivo - Modalità - Rispetto rigoroso delle condizioni di legge - Dm 4 agosto 2018 - Autorizzazione di un consorzio autonomo di imballaggi in plastica - Decreto di riconoscimento definitivo del Consorzio autonomo - Carenza dei presupposti per il riconoscimento definitivo del sistema autonomo - Sussistenza - Conseguenze - Annullamento del Dm 4 agosto 2018
Il riconoscimento definitivo di un Sistema autonomo di gestione imballaggi "fuori" dai Consorzi obbligatori può avvenire solo previa verifica del rispetto del Codice ambientale.Lo ha affermato il Tar Lazio che con sentenza 22 gennaio 2019 n. 833 ha annullato il decreto direttoriale del MinAmbiente 4 agosto 2014 che ai sensi dell'articolo 221, comma 5 del Dlgs 152/2006 riconosceva in via definitiva un Sistema autonomo di gestione di una particolare tipologia di imballaggi in plastica. Dall'esame dell'articolato del decreto direttoriale emergeva come non tutte le condizioni previste dal Dlgs 152/2006 per il riconoscimento erano state soddisfatte, tanto che lo stesso decreto subordinava l'efficacia del riconoscimento al rispetto successivo delle condizioni di legge da parte del Consorzio autonomo.Per i Giudici invece la verifica del rispetto delle condizioni di legge deve essere preliminare al riconoscimento definitivo del Sistema autonomo e non successiva, tanto è vero che la Giurisprudenza ha considerato legittima l'articolazione in due step del complesso procedimento di autorizzazione ex articolo 221, Dlgs 152/2006: una autorizzazione provvisoria e poi – verificato l'effettivo rispetto delle condizioni di legge – il riconoscimento definitivo. La conseguenza è che il decreto 4 agosto 2014 viene annullato e il Ministero dovrà procedere a un nuovo riconoscimento definitivo del Sistema autonomo, che peraltro può continuare a operare in via provvisoria. (FP)
N.d.R.: la presente sentenza è stata confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 4 marzo 2024, n. 2123.
Tar Lazio
Sentenza 22 gennaio 2019, n. 833
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