Sentenza Corte di Cassazione 29 gennaio 2019, n. 4238
Rifiuti - Fanghi di depurazione - Recupero e destinazione al compostaggio - Parametri delle sostanze pericolose - Normativa di riferimento - Allegato IB, Dlgs 99/1992 e articolo 41, Dl 109/2018 - Legittimità - Sussistenza - Verifica da parte del Giudice se i rifiuti fin dall'origine non abbiano i requisiti per essere recuperati come compost - Obbligo - Necessità
Alla luce delle ultime novità sull'utilizzo fanghi in agricoltura, i parametri da apprezzare sono quelli delle norme speciali (Dlgs 99/1992 e Dl 109/2018) nella fase ultimativa della loro gestione.
La Corte di Cassazione nella sentenza 29 gennaio 2019, n. 4238 ha annullato il decreto di sequestro a carico di una società calabrese che inviava a recupero i fanghi da impianti di depurazione al fine della produzione di compost. Per l'accusa si trattava di attività illecita che evitava i costi maggiori dello smaltimento. Rispetto al contestato mancato rispetto dei parametri delle sostanze pericolose nei fanghi, la Cassazione ha ritenuto superate le, pur condivisibili, argomentazioni della precedente Cassazione 27958/2017 che riteneva applicabili i parametri dell'allegato 5 al Titolo V, Parte IV del Dlgs 152/2006. Infatti, è intervenuto in materia il Dl 109/2018, articolo 41 che ha sia richiamato i limiti dell'allegato IB del Dlgs 99/1992 sia fissato limiti specifici per gli idrocarburi. Quindi dovranno essere apprezzati solo i parametri ivi indicati, considerando che gli stessi riguardano l'utilizzazione dei fanghi e devono essere rispettati in tale fase ultimativa della loro gestione.
Ma al di là del rilievo sui parametri considerati dal Giudice di merito, l'ordinanza per la Cassazione va annullata perché se i fanghi erano regolarmente trattati come rifiuti e ed erano destinati al compostaggio dopo trattamento e se l'accusa ha sostenuto che invece per provenienza e caratteristiche non potevano essere sottoposti a quel tipo di recupero, andava approfondito questo argomento, cioè verificare se i rifiuti fin dall'origine non possedessero i requisiti per essere recuperati come compost e l'attività degli imputati era finalizzata allo smaltimento, illecito, con risparmio dei costi. Cosa non verificata dal Giudice.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 gennaio 2019, n. 4238
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