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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Calabria 18 febbraio 2019, n. 302

Rifiuti - Autorizzazione a modifiche di un impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti - Opposizione in giudizio da parte di associazione ambientalista - Presupposti dell'intervento processuale - Adeguata rappresentatività della associazione (NdR articolo 13, legge 349/1986)- Necessità - Numero di follower su un social network - Irrilevanza

Il grado di rappresentatività che legittima una associazione ambientalista a opporsi alle modifiche di un impianto di gestione rifiuti non può essere desunta dal numero di "follower" sui social network.
Il Tar Calabria nella sentenza 18 febbraio 2019, n. 302 ha dichiarato inammissibile il ricorso di una associazione ambientalista contro il provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia) relativa a un impianto di stoccaggio, deposito preliminare, messa in riserva e trattamento rifiuti sulla base del difetto di rappresentatività dell'associazione che quindi non la legittimava ad impugnare l'atto amministrativo ex legge 349/1986.
Come precisato dai Giudici, tra i requisiti richiesti a una associazione di tutela dell'ambiente per la legittimazione processuale, quindi per potere impugnare atti amministrativi che si suppone possano ledere l'ambiente, c'è un adeguato grado di rappresentatività, che nella specie non è assicurato dal fatto che l'associazione avesse molti "follower" su un social network. Infatti, hanno ricordato i Giudici, i "followers" sono meri osservatori che con ciò solo non mostrano aderenza alla associazione. (Fp)

Tar Calabria

Sentenza 18 febbraio 2019, n. 302