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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione 26 novembre 2021, n. 37066

Rifiuti - Rifiuti allo stato gassoso - Effluenti gassosi da attività produttive - Immagazzinamento all'interno di contenitori - Qualificazione di rifiuto ex articolo 183, comma 1, lettera a), Parte IV, del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Svuotamento di bombole e serbatoi di gas ai fini dello smaltimento da parte di impresa specializzata - Attività di gestione di rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera n) del Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Effluenti gassosi da attività produttive direttamente immessi in atmosfera (N.d.R.: articolo 268 del Dlgs 152/2006) - Disciplina applicabile - Parte V del Dlgs 152/2006 (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) - Sussistenza

Sono rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006 gli effluenti gassosi che al termine dell'attività produttiva sono immessi in contenitori ai fini dello smaltimento ovvero smaltiti da imprese specializzate. 
Questo quanto chiarito con ordinanza 37066/2021 dalla Corte di Cassazione che ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale gli effluenti gassosi immagazzinati in appositi contenitori ai fini dello smaltimento al termine dell'attività produttiva, ovvero stoccati e smaltiti da un impianto indipendente rispetto a quello in cui sono stati generati, costituiscono rifiuti, con conseguente applicazione della disciplina di cui alla Parte IV del Dlgs 152/2006. Al contrario, le sostanze gassose destinate ad essere immesse in atmosfera al temine della produzione, direttamente o previa combustione, non sono qualificabili come rifiuti e ad essi si applicherà la Parte V del Dlgs 152/2006 dedicata alla tutela dell'aria.
Nella specie, la bonifica, tramite svuotamento, dei residui gassosi di bombole e serbatoi di gas affidata, al termine dell'attività produttiva, da un'azienda campana ad apposita impresa specializzata viene qualificata dal Collegio come attività di gestione di rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera n) del Dlgs 152/2006. (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti

Corte di Cassazione

Ordinanza 26 novembre 2021, n. 37066