Conclusioni Avvocato generale Ue 28 febbraio 2019, causa C-723/17
Aria - Qualità dell'aria ambiente - Valori limite - Misurazione - Punti di campionamento - Installazione - Rispetto dei criteri di cui all'allegato III, punto B, n. 1, lettera a), direttiva 2008/50/Ce - Necessità - Controllo giurisdizionale - Potere del Giudice di imporre all'Autorità di conformarsi al rispetto dei criteri di installazione - Legittimità - Sussistenza - Superamento dei valori limite - Articolo 13 e articolo 23, direttiva 2008/50/Ce - In caso di superamento dei risultati derivanti da un solo punto di campionamento - Sufficienza
I punti di campionamento per misurare la qualità dell'aria devono essere installati rispettando i criteri della direttiva 2008/50/Ue e il Giudice può imporre la corretta localizzazione.
Sono queste le conclusioni dell'Avvocato generale Ue 28 febbraio 2019, causa C‑723/17 in risposta alla domanda di un Giudice belga. Due le questioni: ai fili della misurazione dei valori limite per la qualità dell'aria ambiente, dove installare i punti di campionamento e come accertare il superamento dei valori limite. Sulla prima l'Avvocato Ue ha ricordato che il Giudice nazionale su richiesta degli interessati può verificare se punti di campionamento sono stati installati secondo i criteri di cui all'allegato III, punto B, n. 1, lettera a), della direttiva 2008/50/Ce. In caso non lo siano il Giudice deve agire affinché l'Autorità nazionale si conformi, o indicando dove installare i punti di campionamento se è possibile individuare il luogo o spingendo l'Autorità a effettuare ulteriori indagini per individuare la corretta localizzazione.
Sulla seconda questione per l'Avvocato Ue ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 e dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/Ce un valore limite indicato nella direttiva viene superato qualora i risultati della misurazione di un solo punto di campionamento siano superiori al suddetto valore limite. Non si deve dunque elaborare un valore medio di tutti i punti di campionamento.
Avvocatura generale Ue
Conclusioni 28 febbraio 2019, causa C-723/17
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