Ordinanza Corte di Cassazione 14 febbraio 2019, n. 4325
Danno ambientale - Risarcimento - Legittimazione attiva della Provincia ai sensi dell’articolo 18, legge 349/1986 - Nuova disciplina sopravvenuta - Articolo 311, Dlgs 152/2006 - Legittimazione riservata allo Stato e, per esso, al MinAmbiente - Sussistenza - Applicazione retroattiva - Insussistenza
La legittimazione esclusiva dello Stato a ottenere il risarcimento del danno ambientale, prevista dal "Codice ambientale", non incide sulle azioni già esercitate dagli Enti locali per fatti anteriori al 29 aprile 2006.
La Cassazione (ordinanza 4325/2019) ha così respinto il motivo di ricorso contro una sentenza con cui la Corte d'Appello di Ancona, accogliendo la domanda della Provincia, ha condannato al risarcimento del danno ambientale alcuni soggetti che avevano edificato una discoteca in violazione gli strumenti urbanistici e paesaggistici.
Bocciata la tesi del ricorrente secondo la quale il Giudice, nel ritenere ricorrente la legittimazione attiva della Provincia ex articolo 18 della legge 349/86 - in ragione della circostanza che i fatti in causa si erano tutti verificati prima dell'entrata in vigore dell’articolo 311 del Dlgs 152/2006, norma che legittima solo lo Stato a ottenere il risarcimento del danno ambientale - avrebbe privato il ricorrente di un diritto di cui aveva la piena disponibilità quando ha agito in giudizio.
Secondo la Suprema Corte, invece, non avendo il legislatore approntato gli strumenti idonei a superare la conflittualità tra le due norme, si applica il principio di irretroattività della legge con conseguente inapplicabilità della nuova disciplina, oltre che ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua vigenza, anche a quelli sorti anteriormente e ancora in vita.
Corte di Cassazione
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