Sentenza Corte di Giustizia Ue 28 marzo 2019, cause riunite C-487/17, C-488/17 e C-489/17
Rifiuti - Classificazione - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti - Articolo 3 e allegato 3, direttiva 2008/98/Ce - Allegato della decisione 2000/532/Ce - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi (cd. rifiuti con codici a specchio) - Composizione non nota - Presunzione di pericolosità - Insussistenza - Obbligo del detentore di raccogliere informazioni per acquisire una conoscenza sufficiente della composizione - Sussistenza - Metodi - Ricorso a metodi riconosciuti a livello internazionale - Sussistenza - Analisi chimica - Obbligo di verificare l'assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa - Insussistenza - Obbligo di ricercare solo le sostanze che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto - Sussistenza - Impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare caratteristiche di pericolo - Principio di precauzione - Obbligo conseguente di classificazione del rifiuto come pericoloso - Sussistenza
Il detentore di un rifiuto con codici speculari (pericoloso e non pericoloso) la cui composizione non è nota deve ai fini della classificazione ricercare le sostanze pericolose "che possano ragionevolmente trovarvisi".
A tal fine, prosegue la Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 28 marzo 2019 (cause riunite da C-487/17 a C-489/17) con cui risponde a quattro questioni pregiudiziali presentate dalla Corte di Cassazione, il detentore può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento 440/2008 (ai fini della disciplina “Reach”) o comunque riconosciuti a livello internazionale.
Secondo il Giudice Ue, la direttiva 2008/98/Ce non può essere interpretata nel senso che l'oggetto di tale analisi consista nel verificare l'assenza di qualsiasi sostanza pericolosa nel rifiuto: il detentore, invece, è obbligato a ricercare solo le sostanze che possono "ragionevolmente" trovarsi nel rifiuto.
Qualora dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa il detentore si trovi però nella "impossibilità pratica" di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo del rifiuto, il principio di precauzione impone di classificarlo come rifiuto pericoloso.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 28 marzo 2019, cause riunite C-487/17, C-488/17 e C-489/17
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