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Energia
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione, Sezione sesta civile 15 maggio 2019, n. 13043

Energia - Detrazioni fiscali riqualificazione energetica edifici - Detrazioni fiscali ristrutturazione edilizia - Lavori effettuati su immobile in costruzione - Ricorso avverso revoca beneficio fiscale detrazioni Irpef - Infondatezza

I Giudici hanno esaminato il ricorso di un contribuente che si è visto revocare dall'Agenzia delle entrare i benefici fiscali derivanti dal Bonus casa e dall'Ecobonus per lavori di ristrutturazione su porzioni di fabbricato non idonee a essere destinate ad abitazione.
Secondo l'Agenzia delle entrate il contribuente non ha diritto alle agevolazioni perchè l'immobile, all'epoca degli interventi, era classificato F3 e cioè come immobile ancora in costruzione.
Ribadendo quanto già concluso dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito che il ricorso è infondato, sottolineando che la locuzione "ristrutturazione edilizia" esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti. E il contribuente non ha dimostrato che l'edificio fosse stato ultimato, presentando l'opportuna documentazione, come "la certificazione catastale, la comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata, il certificato di residenza, il contratto di fornitura elettrica, e il pagamento di interessi per un mutuo".
(MAG)

Corte di Cassazione

Ordinanza 15 maggio 2019, n. 13043