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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Giustizia Ue 4 luglio 2019, causa C-624/17

Rifiuti - Apparecchiature elettriche ed elettroniche - Spedizione di rifiuti e nozione di rifiuto - Regolamento 1013/2006/Ce, articolo 2, punto 1 e direttiva 2008/98/Ce, articolo 3, punto 1 - Beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell'assortimento del venditore - Esclusione dalla definizione di rifiuti ai fini del trasporto - Condizioni - Accertamento di regolare funzionamento e della adeguata protezione per il trasporto - Prodotto in confezione originaria non aperta divenuto eccedente nell'assortimento del venditore - Esclusione dalla definizione di rifiuto ai fini del trasporto di rifiuti - Legittimità - Sussistenza

Sono soggetti alle regole sulla spedizione di rifiuti gli apparecchi elettronici per i quali non è stato verificato il corretto funzionamento e che non sono dotati di imballo atto a prevenire i danni durante il trasporto.
Infatti in questi casi, ha sottolineato la Corte Ue nella sentenza 4 luglio 2019, causa C-624/17 è evidente che il detentore dei beni intendeva "disfarsene" e quindi tali beni rientrano nella nozione di rifiuto ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e sono soggetti alle norme del regolamento 1013/2006/Ce sulla spedizione dei rifiuti. La questione pregiudiziale alla Corte Ue era stata posta da un Giudice olandese nel caso di una azienda imputata di aver spedito una partita di rifiuti dai Paesi Bassi verso la Tanzania, in violazione delle disposizioni del regolamento n. 1013/2006.
La Corte Ue ha ricordato che per escludere che i beni elettronici spediti siano considerati "rifiuti" incombe al detentore dei prodotti provare che il loro riutilizzo non sia solo eventuale, bensì certo e quindi assicurarsi che siano stati effettuati i controlli o persino le riparazioni preliminari necessarie a che i beni funzionino correttamente. Così come incombe al detentore che intenda spedire a terzi apparecchiature come quelle oggetto di causa provvedere affinché il loro stato di funzionamento sia preservato dai danni connessi alla spedizione, mediante adeguato imballaggio. In assenza di tali accorgimenti i beni sono "rifiuti" e occorre rispettare le norme sulla spedizione di rifiuti. (FP)

Corte di Giustizia dell'Unione europea

Sentenza 4 luglio 2019, causa C-624/17

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Spedizioni - Regolamento (Ce) n. 1013/2006 - Articolo 2, punto 1 - Direttiva 2008/98/Ce - Articolo 3, punto 1 - Nozioni di "spedizioni di rifiuti" e di "rifiuto" - Partita di beni inizialmente destinati alla vendita al dettaglio, restituiti dai consumatori o divenuti eccedenti nell'assortimento del venditore