Sentenza Tar Toscana 19 luglio 2019, n. 1140
Rifiuti - Mancata realizzazione di un impianto di termovalorizzazione in seguito a ripensamento sulla pianificazione da parte della pubblica Amministrazione - Provvedimenti che definiscono il rimborso dei costi di progettazione dell'opera non realizzata - Giurisdizione del Giudice amministrativo - Articolo 133, comma 1, lettera p), Dlgs 104/2010 - Esclusione - Atti non relativi all'esercizio di un pubblico potere ma regolanti mere questioni patrimoniali - Giurisdizione Giudice ordinario - Sussistenza
Le questioni patrimoniali relative al rimborso all'impresa conseguente alla mancata realizzazione di un inceneritore per ripensamento della P.A. sono di competenza del Giudice ordinario.
Così il Tar Toscana nella sentenza 19 luglio 2019, n. 1140. La vicenda riguarda la mancata realizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti che prima era stato pianificato con affidamento dei lavori a una impresa, poi invece, in seguito a un ripensamento dell'Autorità d'ambito, escluso dalla pianificazione regionale con definizione dei rimborsi spettanti all'impresa per la mancata realizzazione. La questione finita sul tavolo dei Giudici amministrativi ha riguardato questioni patrimoniali tra l'impresa e alcuni Comuni che si erano rifiutati di sottoscrivere il pagamento dei rimborsi.
Il Tar ha dovuto dichiarare la propria incompetenza e la devoluzione, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera p) del Dlgs 104/2010, al Giudice ordinario. È vero che tale norma attribuisce alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie attinenti all'azione complessiva di gestione dei rifiuti, però laddove non entra in gioco l'esercizio di un pubblico potere ma rapporti patrimoniali intercorrenti tra le parti, la giurisdizione amministrativa si arresta e passa la palla al Giudice ordinario. Nel caso di specie ogni potestà pubblicistica si è consumata con la decisione assunta dall'Autorità d'ambito di escludere l'inceneritore dalla pianificazione, mentre gli atti successivi hanno determinato i rimborsi da riconoscere a copertura dei costi sostenuti per la progettazione dell'opera che poi non è stata realizzata. Su questi atti decide il Giudice ordinario. (FP)
Tar Toscana
Sentenza Tar Toscana 19 luglio 2019, n. 1140
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