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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Tar Sicilia 22 luglio 2019, n. 455

Rifiuti - Obblighi di corretta raccolta differenziata - Ordinanza sindacale contingibile e urgente - Articolo 50, Dlgs 267/2000 - Destinatari - Amministratori di condominio - Illegittimità - Sussistenza - Riferimento ai singoli condòmini - Necessità - Richiesta di sospensione cautelare dell'ordinanza sindacale in attesa del giudizio di merito - Accoglimento

Il Sindaco non può ordinare all'amministratore di condominio di fare correttamente la "differenziata" dei rifiuti pena sanzioni, tale obbligo va indirizzato ai singoli condòmini.
Il Tar Sicilia con ordinanza cautelare 2 luglio 2019, n. 455 ha sospeso l'ordinanza relativa al servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" emanata da un Comune siciliano ai sensi dell'articolo 50, Dlgs 267/2000 che imponeva a tutti gli amministratori di condominio del Comune di effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti pena la contestazione dell'irregolarità e la successiva segnalazione all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni in materia.
I Giudici del Tar, accogliendo l'istanza cautelare di sospensione di alcuni dei punti dell'ordinanza (in attesa del processo di merito fissato a giugno 2020), hanno precisato che l'amministratore di condominio non può essere il destinatario delle sanzioni, si deve limitare a riceverle e a rendere edotti i condòmini sui loro obblighi. Non spetta infatti all'amministratore ma ai singoli condòmini in quanto titolari del rapporto di servizio il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendario del ritiro da parte del gestore del servizio pubblico. (FP)

Tar Sicilia

Ordinanza 22 luglio 2019, n. 455