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Cambiamenti climatici
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 22 ottobre 2019, n. 7174

Aria - Emission Trading System (Sistema Ets Ue) - Direttiva 2003/87/Ce - Registro nazionale delle quote di emissione di gas a effetto serra - Sospensione del conto intestato a una impresa presso il Registro nazionale delle quote per illeciti previsti - Articolo 34, regolamento 389/2013/Ue - Potere di sospensione in capo a Ispra - Sussistenza - Possibilità per la Procura della Repubblica di chiedere a Ispra la sospensione - Legittimità - Sussistenza

La Procura della Repubblica è legittimata a chiedere a Ispra di sospendere una impresa dall'accesso ai conti a lei intestati presso il Registro nazionale quote emissione gas serra.
Il Consiglio di Stato (sentenza 22 ottobre 2019, n. 7174) ha accolto il ricorso dell'Istituto superiore per la protezione ambientale, amministratore nazionale del Registro delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Ispra, ai sensi del regolamento 389/2013/Ue così come il Comitato nazionale di gestione del Progetto di Kyoto (articolo 4 Dlgs 30/2013) e la Commissione Ue possono sospendere, per gli illeciti previsti, l'accesso ai conti di una impresa presso la Sezione italiana del Registro delle quote di emissione di gas ad effetto serra ex direttiva 2003/87/Ce. Ma non solo loro hanno questo potere. L'articolo 34 del regolamento 389/2013/Ue stabilisce che anche una "Autorità competente all'applicazione della legge nazionale" dispone del potere di chiedere a Ispra la sospensione dal Registro alle condizioni previste (il conto è stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi; l'apertura del conto avrebbe dovuto essere respinta; il titolare del conto non soddisfa più le condizioni per l'apertura del conto.).
Secondo i Giudici amministrativi la Procura della Repubblica è una "Autorità competente all'applicazione della legge nazionale": infatti le attività della Procura sono volte all'accertamento ed alla repressione dei reati allo specifico fine di applicare la legge penale. E se Ispra può sospendere il conto Ets a se ritiene vi siano fondati motivi che esso sia usato per commettere reati, a maggior ragione lo deve fare se la segnalazione arriva dalla Procura della Repubblica. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 22 ottobre 2019, n. 7174