Sentenza Corte di Giustizia Ue 24 ottobre 2019, causa C-212/18
Rifiuti - Oli vegetali esausti sottoposti a trattamento chimico - Cessazione della qualifica come rifiuto (End of Waste) - Condizioni ex articolo 6, direttiva 2008/98/Ce (N.d.R.: recepita in Italia con l'articolo 184-ter, Dlgs 152/2006) - Assenza di effetti nocivi su ambiente e salute - Incertezza scientifica - Prevalenza del principio di precauzione - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Articolo 13, direttiva 2009/28/Ce - Autorizzazione - Utilizzo di bioliquido come combustibile per produrre energia elettrica (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 28/2011) - Discrasia tra le norme di autorizzazione dell'impianto a bioliquidi e le norme sull'obbligo inclusione come combustibile del bioliquido - Sussistenza
Secondo la Corte di Giustizia Ue, l'incertezza scientifica sui rischi ambientali associati alla cessazione della qualifica di rifiuto degli oli usati legittima la mancata inclusione degli stessi nell'elenco dei "combustibili autorizzati".
La Corte di Giustizia (sentenza 24 ottobre 2019, causa C-212/18) ha così risposto alla richiesta di interpretazione pregiudiziale dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce (cessazione di qualifica come rifiuto) e dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/Ce (procedure amministrative in materia di fonti rinnovabili), presentata dal gestore di una centrale elettrica che si era visto respingere dalla Provincia di Cuneo la richiesta di essere autorizzato a sostituire il metano, come fonte di alimentazione del proprio impianto, con un combustibile ottenuto dal trattamento chimico di oli vegetali esausti.
Secondo il Giudice Ue, la disciplina Ue non osta a una normativa nazionale (come quella italiana) in forza della quale un'istanza di tal genere deve essere respinta per la ragione che tale sostanza non è iscritta nell'elenco delle categorie di "combustibili autorizzati", ovvero dei combustibili ottenuti dalla biomassa utilizzabili in un impianto che produce emissioni in atmosfera senza dover rispettare le norme in materia di recupero energetico di rifiuti (nel caso specifico, l'allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006) e che detto elenco può essere modificato solo con decreto ministeriale la cui procedura di adozione non è coordinata con la procedura amministrativa di autorizzazione dell'utilizzo di tale sostanza come combustibile, se lo Stato membro ha potuto ritenere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, che non sia stato dimostrato che l'utilizzo di tale olio vegetale, in simili circostanze, soddisfa le condizioni previste all'articolo 6 della direttiva 2008/98 e, in particolare, è privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana. Spetta al Giudice del rinvio verificare se tale ipotesi ricorra nel procedimento principale.
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 24 ottobre 2019, causa C-212/18
(Guue 23 dicembre 2019 n. C 432)
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: