Sentenza Corte di Cassazione 12 novembre 2019, n. 45844
Acque - Attività di escavo di fondali marini - Dragaggio di sedimenti marini per il mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalità di bacini portuali - Autorizzazione ex articolo 109, Dlgs 152/2006 - Necessità – Articolo 2, Dm 173/2016 - Sussistenza - Mancanza di autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 256, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
L'esclusione dall'autorizzazione agli escavi marini ex articolo 109, Dlgs 152/2006 ricorre solo nei casi normativamente previsti legati al ridotto impatto e pregiudizio per il sito di riferimento.
La Cassazione (sentenza 12 novembre 2019, n. 4584) ha accolto il ricorso della Procura contro il dissequestro di un'area di bacino di un porto nel Friuli Venezia Giulia che era stata sequestrata per il "fumus" del reato di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006. Secondo il Giudice che aveva disposto il dissequestro l'attività in questione non era tra quelle che necessitavano di autorizzazione al dragaggio ex articolo 109, Dlgs 152/2006 ma andava inquadrata nell'ambito di un intervento di spostamento di cumuli di sedimenti all'interno del bacino del porto, non integrante un'operazione di scavo diretta ad abbassare interamente il fondale bensì volta al mero livellamento del medesimo, mediante la rimozione dei sedimenti in eccesso rispetto alla quota già esistente e quindi non bisognosa di autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 lettera f), Dm 173/2016 (attività di dragaggio ex articolo 109, Dlgs 152/2006).
La Suprema Corte invece ha ritenuto non si fosse in una delle ipotesi di deroga all'autorizzazione. L'eccezione alla regola dell'autorizzazione è infatti limitata proprio a tutela del pregiudizio ambientale impattante delle attività di scavo nei fondali. In realtà il dragaggio di sedimenti marini per il mantenimento, il miglioramento o il ripristino delle funzionalità di bacini portuali, della riapertura di foci fluviali parzialmente o totalmente ostruite, per la realizzazione di infrastrutture in ambito portuale o costiero o per il prelievo di sabbie a fini di ripascimento sono, invero, attività che denotano complessi interventi di modifica o ricostituzione e riorganizzazione dei siti, dal significativo impatto ambientale e necessitano di autorizzazione. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 12 novembre 2019, n. 45844
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