Sentenza Corte di Cassazione 21 novembre 2019, n. 47288
Rifiuti - Classificazione - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti - Articolo 184 e allegato D, Dlgs 152/2006 - Articolo 3 e allegato 3, direttiva 2008/98/Ce - Interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia Ue a mezzo sentenza 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17 - Principi - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi (cd. rifiuti con "codici a specchio") - Composizione non nota - Presunzione di pericolosità - Insussistenza - Obbligo del detentore di raccogliere informazioni per acquisire una conoscenza sufficiente della composizione - Sussistenza - Metodologia di raccolta informazioni - Ricorso a metodi riconosciuti a livello internazionale come specificati dalla sentenza 28 marzo 2019 della Corte di Giustizia Ue - Sussistenza - Analisi chimica - Obbligo di verificare l'assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa - Insussistenza - Obbligo di ricercare solo le sostanze che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto - Sussistenza (AG)
N.d.R.: si segnala che in relazione alla medesima fattispecie la Corte di Cassazione si è pronunciata con le seguenti tre sentenze: 47288/2019; 47289/2019; 47290/2019.
N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti
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Se la composizione del rifiuto non è immediatamente nota, il detentore ha l'obbligo di raccogliere informazioni tali da consentirgli una "sufficiente" conoscenza della stessa ai fini dell'attribuzione del codice appropriato.
La raccolta delle informazioni, precisa la III Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza 21 novembre 2019 n. 47288, va necessariamente effettuata secondo la precisa metodologia specificata dalla Corte Ue nella sentenza del 28 marzo 2019, alla quale la stessa Cassazione si era rivolta per una interpretazione pregiudiziale.
In relazione ai metodi di prova per la raccolta delle informazioni, si ricorda che il Giudice Ue, dopo aver richiamato i "metodi di prova" di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/Ce (ovvero i metodi previsti dal regolamento "Reach" o da altre pertinenti note del Comitato europeo di normazione, nonché altri metodi purché riconosciuti a livello internazionale), aveva con la sentenza del marzo 2019 sottolineato l'utilità di fare riferimento alle informazioni sul processo chimico o sul processo di fabbricazione che ha generato il rifiuto, alle informazioni fornite dal produttore originario del prodotto/sostanza prima che questi diventasse rifiuto, alle banche dati sulle analisi di rifiuti disponibili a livello di Stati membri nonché, infine, al campionamento e all'analisi chimica dei rifiuti (che devono offrire garanzie di efficacia e di rappresentatività).
Corte di Cassazione
Sentenza 21 novembre 2019, n. 47288
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