Disposizioni trasversali
Normativa Vigente

Dm Sviluppo economico 13 novembre 2019

Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle Regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi - Transizione delle piccole e medie imprese verso la "Fabbrica intelligente" - Modifiche al Dm 9 marzo 2018

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero dello sviluppo economico

Decreto 13 novembre 2019

(Gu 9 gennaio 2020 n. 6)

Modifica del decreto 9 marzo 2018, recante l'intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle Regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la "Fabbrica intelligente"

Articolo 1

1. Al  fine  di  semplificare  le  procedure  di  realizzazione  e conseguente rendicontazione dei programmi di  investimento  agevolati nell'ambito del regime di aiuto istituito dal  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 9 marzo  2018  richiamato  in  premessa,  al medesimo provvedimento sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, le seguenti  parole:  "entro  120  giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 5."  sono sostituite dalle parole "entro 210  giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8, comma 5, fatto salvo l'eventuale maggior termine connesso a cause di forza maggiore, per i quali il mancato adempimento dipenda da circostanze non riconducibili alla volontà,  colpa  o  negligenza dell'impresa   beneficiaria,   fermo   restando   il   termine    per l'ultimazione del programma di investimento di cui all'articolo 5,  comma 6, lettera e).";

b) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le seguenti  parole:  "entro 120  giorni  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione   delle agevolazioni" sono sostituite dalle parole “entro  210  giorni  dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fatti salvi i casi di forma maggiore di cui all'articolo 9, comma 3.2.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto  ministeriale 9 marzo 2018 non espressamente modificato dal presente provvedimento.

Roma, 13 novembre 2019