Sentenza Consiglio di Stato 23 giugno 2021, n. 4802
Ippc/Aia - Impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Impianto autorizzato - Articolo 29-sexies, Dlgs 152/2006 - Emissioni di fumi e polveri nell'atmosfera - Ordinanza sindacale urgente di abbattimento delle emissioni - Articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 - Presupposti - Contingibilità e urgenza - Necessità - Sussistenza - Rispetto del principio di precauzione - Articolo 3-ter, Dlgs 152/2006 - Presupposto dal rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale - Sussistenza - Superamento - Rischio non ipotetico fondato su evidenze scientifiche verificate
L'ordinanza del Sindaco che per motivi contingibili e urgenti interviene sulle emissioni di un impianto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale deve esplicitare le ragioni del ricorso ai poteri extra ordinem.
Accolte dal Consiglio di Stato nella sentenza 23 giugno 2021, n. 4802 le doglianze del titolare di un impianto siderurgico in Puglia autorizzato con Aia ex articolo 29-quater, Dlgs 152/2006 che lamentava l'illegittimità dell'ordinanza del Sindaco di un Comune che ai sensi degli articoli 50 e 54, Dlgs 267/2000 aveva imposto all'azienda di adottare sistemi di contenimento delle emissioni e in caso contrario di spegnere l'impianto. I Giudici amministrativi da un lato hanno sottolineato che il Sindaco dispone del potere di ordinanza anche nei confronti di impianti autorizzati con Aia pur se sottoposti a un quadro regolatorio "ordinario" dato dal Dlgs 152/2006 e alle prescrizioni dell'autorizzazione.
Ma il Sindaco per intervenire, deve dimostrare la "contingibilità" dell'ordinanza, cioè provare l'impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari esistenti per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo, circostanza non dimostrata. Il generico richiamo al principio di precauzione come motivazione è insufficiente, dice il Consiglio di Stato. Il rispetto d tale principio, codificato dall'articolo 3-ter del Dlgs 152/2006 è insito nell'osservanza delle disposizioni sull'Aia e delle prescrizioni dell'autorizzazione che non risultano violate e in linea col programma stabilito.
La presunzione del rispetto del principio di precauzione può essere superata solo dall'apprezzamento di un rischio non puramente ipotetico, non fondato su mere supposizioni allo stato non ancora verificate in termini scientifici. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 23 giugno 2021, n. 4802
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