Sentenza Consiglio di Stato 1 aprile 2020, n. 2195
Danno ambientale e bonifiche - Obbligo di bonifica - Sito di interesse nazionale - Responsabile dell'inquinamento - Obblighi di bonifica - Articolo 240, Dlgs 152/2006 - Cessione di ramo d'azienda - Permanenza dell'obblighi di bonifica in capo al soggetto cedente - Articolo 2560, comma 1, C.c. - Sussistenza - Passaggio dell'obbligo di bonifica al cessionario - Condizioni - Estinzione soggettiva del cedente (ad esempio: incorporazione societaria) - Necessità - Sussistenza
La cessione di ramo di azienda non fa venire meno gli obblighi di bonifica ex articolo 240 e ss. Dlgs 152/2006 in capo alla società cedente per contaminazioni avvenute prima della cessione.
Così si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza 1° aprile 2020, n. 2195) rigettando le doglianze della società ricorrente per episodi di inquinamento provocato in un Sito di interesse nazionale in Lombardia. Gli obblighi di bonifica di cui all'articolo 240 e seguenti del Dlgs 152/2006 permangono dunque in capo al responsabile dell'inquinamento individuato nella società cedente. Infatti il principio "chi inquina paga" ha valenza inderogabile di normativa di ordine pubblico, insuscettibile di deroghe di carattere pattizio, quindi sono nulli eventuali accordi tra la società cedente e la cessionaria.
La cessione del ramo di azienda non determina una vicenda estintiva né a livello soggettivo, né a livello oggettivo. La società cedente continua ad esistere anche dopo la cessione e permangono in capo ad essa tutti gli obblighi su di essa gravanti prima della cessione, tra cui l'obbligo di bonifica dell'inquinamento. Ai sensi dell'articolo 2560 del Codice civile il cedente anche dopo la cessione, rimane ex lege titolare degli obblighi (e, più in generale, delle posizioni di responsabilità) rivenienti dalla gestione del ramo di azienda precedente alla cessione. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 1 aprile 2020, n. 2195
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