Sentenza Consiglio di Stato 19 marzo 2020, n. 1961
Rifiuti – Fallimento aziendale – Presenza sull'area aziendale di rifiuti e manufatti contenenti amianto – Ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica – Presupposti – Articolo 54, comma 4, Dlgs 267/2000 – Rischio di dispersione delle fibre di amianto e di aggravamento della situazione – Sussistenza – Curatore fallimentare – Obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza – Sussistenza – Obblighi di vigilanza "in continuo" – Sussistenza
In quanto detentore attuale dei beni del fallito, il curatore è tenuto alla loro custodia, manutenzione e messa in sicurezza; nel caso di presenza di amianto, la sorveglianza "va svolta di continuo".
È quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza 1961/2020, la quale, confermando il giudizio del Tar della Toscana (sentenza 166/2019), ha respinto il ricorso presentato da due curatele fallimentari contro alcune ordinanze con le quali il Sindaco di Pontassieve (FI) ha imposto alle stesse la messa in sicurezza dell'area facente riferimento alle società fallite (nel 2011, quindi prima della riforma operata dal Dlgs 14/2019) e, in particolare, la presentazione di un Piano di lavoro per la rimozione dell'amianto presente in situ.
Secondo il CdS, considerato il rischio di dispersione delle fibre dell'amianto e la concreta possibilità di aggravamento della situazione, nella fattispecie sussistevano tutti i presupposti utili per l'adozione delle ordinanze in questione ai sensi dell'articolo 54, comma 4, Dlgs 267/2000.
Nel caso di presenza di amianto, sottolinea il CdS, il detentore attuale del bene (e quindi anche il curatore) deve "sorvegliare" la situazione in maniera continua, "non potendosi mai escludere del tutto" che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che invece, fino a quel momento, potevano definirsi sicuri ai sensi della normativa di settore (legge 257/1992). (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 19 marzo 2020, n. 1961
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