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Territorio
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 aprile 2020, n. 12530

Territorio - Bosco - Attività di taglio boschivo - Zona boschiva vincolata - Autorizzazione paesaggistica (N.d.R.: articolo 146, Dlgs 42/2004) - Necessità - Sussistenza - Taglio effettuato senza autorizzazione - Responsabilità - Articolo 181, Dlgs 42/2004 - Sussistenza - Attività professionale del taglio boschivo - Ignoranza della normativa in materia - Rilevanza ai fini della buona fede - Esclusione

Il professionista addetto al taglio boschivo che effettua l'operazione senza autorizzazione non può invocare l'ignoranza delle norme né l'essersi affidato a terzi per escludere il reato contravvenzionale.
A sancirlo la Corte di Cassazione nella sentenza 20 aprile 2020, n. 12530, che ha confermato la condanna del titolare di una ditta di taglio di boschi per conto terzi in Toscana, colpevole della contravvenzione ex articolo 181, Dlgs 42/2004 per avere eseguito senza autorizzazione paesaggistica il taglio indiscriminato di piante d'alto fusto in area vincolata boschiva. L'imputato invocava la sua buona fede, dovuta alla non conoscenza della normativa e al fatto che nella compilazione della prevista dichiarazione si era affidato a terzi, avendola solo firmata.
Per la Cassazione, nel reato contravvenzionale di questo tipo la responsabilità sussiste anche a titolo di colpa e non si può non ritenere "colpevole" (negligente) l'imputato che, in quanto professionista del taglio boschivo doveva essere a conoscenza delle varie tipologie di piante (quali tagliare e quali no e le regole di taglio) e della sottesa normativa di settore. Così come irrilevante essersi affidato a un terzo nella compilazione materiale del modulo, avendo un dovere di controllo. Perché la buona fede nel comportamento dell'imputato in un reato contravvenzionale sia rilevante occorre che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, cioè in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto. E tale circostanza va provata da chi la invoca, cosa non avvenuta. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 20 aprile 2020, n. 12530