Dlgs 12 maggio 2020, n. 42
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42
(Gu 8 giugno 2020 n. 144)
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, l'allegato A, numero 6;
Vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (Cee) n. 339/93, come modificato dal regolamento (Ue) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e di modifica della direttiva 2004/42/Ce e dei regolamenti (Ce) n. 765/2008 e (Ue) n. 305/2011;
Vista la direttiva (Ue) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2017 recante modifica alla direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124, recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante attuazione della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e degli affari regionali e delle autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) agli organi a canne;";
b) all'articolo 3, comma 1, la lettera gg) è sostituita dalla seguente:
"gg) "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso professionale.";
c) all'articolo 4, comma 3, lettera c), il segno di interpunzione "." è sostituito dal seguente: ";" e dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c-bis) a tutte le altre Aee che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/Ce immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.";
d) all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
"e-bis) tutte le altre Aee che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/Ce immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;";
e) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Purchè il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da Aee immesse sul mercato anteriormente al 1° luglio 2006 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 1° luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2014 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 22 luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le Aee che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/Ce immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle Aee immesse sul mercato prima del 22 luglio 2029.";
f) all'articolo 5, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per le esenzioni di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/Ue, vigente alla data del 21 luglio 2011, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è di cinque anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal 21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I, a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, e di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal 22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo più breve;";
g) l'articolo 24 è abrogato.
Articolo 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 2020