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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 13 maggio 2020, n. 3046

Rifiuti - Impianto di incenerimento di sottoprodotti della macellazione - Provvedimento della Asl - Ordine di ripristino delle prescrizioni di esercizio dell'impianto - Vizio di incompetenza - Annullamento dell'atto - Articolo 21-octies, legge 241/1990 - Esclusione - Ragioni - Atto sostanzialmente "vincolato" il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello oggetto del vizio di incompetenza

Un provvedimento che ordina il ripristino delle condizioni di funzionamento di un inceneritore è un atto "vincolato" per cui un vizio di incompetenza non ne comporta l'annullamento.
Il Consiglio di Stato nella sentenza 13 maggio 2020, n. 3046 ha respinto le doglianze di una impresa della Puglia titolare di un impianto di incenerimento di sottoprodotti della macellazione destinataria di un provvedimento della Asl che ordinava il ripristino delle regolari prescrizioni di esercizio dell'impianto. Il ricorrente lamentava che l'atto era stato sottoscritto da un soggetto non competente.
Secondo il Consiglio di Stato – che ha confermato le conclusioni del Tar – la competenza all'emanazione dell'atto all'interno della struttura sanitaria perde di importanza di fronte all'articolo 21-octies, legge 241/1990 che stabilisce che un provvedimento amministrativo non è annullabile per violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti quando è evidente che l'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L'ordine di ripristino delle condizioni di funzionamento dell'inceneritore in questione, i cui contenuti non sono contestati dal ricorrente soddisfa tale requisito, trattandosi di un atto sostanzialmente "vincolato", essendosi accertate gravi irregolarità sull'impianto tale da comportarne il sequestro e la sospensione dell'attività. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 13 maggio 2020, n. 3046