Sentenza Corte di Giustizia Ue 28 maggio 2020, causa C-535/18
Articolo 6, direttiva 2011/92/Ue - Accesso al pubblico dei dati per valutare l'impatto sull'acqua di un progetto alla luce degli obblighi di qualità dell'articolo 4, direttiva 2000/60/Ce - Necessità - Sussistenza - Controllo da parte dell'Autorità sugli impatti sull'acqua di un progetto effettuati post autorizzazione - Contrasto con l'articolo 4, direttiva 2000/60/Ue - Sussistenza - Deterioramento dello stato chimico delle acque - Configurabilità - Articolo 4, direttiva 2000/60/Ce - Superamento di almeno una delle norme di qualità o uno dei valori soglia - Sussistenza - Monitoraggio della qualità delle acque - Valori misurati in ciascun punto di monitoraggio - Considerazione individuale rispetto a ogni punto - Necessità - Sussistenza
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale su una infrastruttura le norme Ue impongono di valutare anche gli eventuali effetti negativi sull’acqua prima di rilasciare l’autorizzazione.
La Corte di Giustizia Ue nella sentenza 28 maggio 2020, causa C-535/18 ha risposto alle questioni pregiudiziali di un Giudice tedesco in relazione alla valutazione di impatto ambientale di una infrastruttura stradale. I Giudici europei hanno sottolineato che ai sensi dell’articolo 6 della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (Via) 2011/92/Ue l’Autorità competente deve valutare, non ex post ma prima del rilascio dell’autorizazione, se il progetto possa comportare effetti negativi sull’acqua in base ai valori di qualità della direttiva 2000/60/Ce, articolo 4. E le informazioni vanno messe a disposizione del pubblico chiamato alla consultazione sul progetto.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva quadro acque 2000/60/Ce si ha deterioramento dello stato chimico di un corpo idrico sotterraneo anche col superamento di una sola norma di qualità o di un solo valore soglia. Infine, ha ricordato la Corte europea i valori misurati in ciascun punto di monitoraggio devono essere presi in considerazione individualmente. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 28 maggio 2020, causa C-535/18
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