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Rifiuti
Giurisprudenza

Ordinanza Corte di Cassazione Sezioni Unite 24 giugno 2020, n. 12483

Rifiuti - Attività di gestione resa da azienda a favore di Comune in esecuzione di ordinanze regionali ex articolo 191 del Dlgs 152/2006 - Accertamento obbligo di pagamento del corrispettivo - Natura privatistica del rapporto in causa - Sussistenza - Competenza giudice ordinario - Sussistenza - Mancanza esercizio potere autoritativo della pubblica amministrazione - Sussistenza - Giurisdizione esclusiva giudice amministrativo ex articolo 133, comma 1, lettera e) del Dlgs 104/2010 (Codice del processo amministrativo) - Insussistenza

Spetta al giudice ordinario l'accertamento dell'obbligo del Comune al pagamento del prezzo per le prestazioni di gestione temporanea rifiuti in esecuzione di ordinanze regionali emergenziali. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile con l'ordinanza del 24 giugno 2020 n. 12483 in merito al pagamento delle prestazioni di triturazione e smaltimento rifiuti indifferenziati rese da una società nei confronti di un Comune pugliese. Come ribadito dalle S.U., nelle controversie sull'attività di gestione dei rifiuti la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex articolo 133, comma 1, lettera e) del Codice del processo amministrativo, presuppone che gli atti posti in essere dalla P.a. siano espressione del potere autoritativo della stessa. La controversia sul pagamento del corrispettivo per cui è causa è invece di natura privatistica. La fonte del rapporto obbligatorio sorto tra le due parti è la pattuizione sui costi del servizio il cui affidamento temporaneo è stato conferito in via d'urgenza sulla base di tre ordinanze emergenziali. Queste ultime, tra l'altro mai contestate, sono state adottate dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 191 del Dlgs 152/2006 data la situazione di criticità nella gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani. (TG)

Corte di Cassazione

Ordinanza 24 giugno 2020, n. 12483