Dm Trasporti 16 marzo 2020
Tassazione autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - Aggiornamento importi di cui agli allegati III-ter e IV, Dlgs 7/2010
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 16 marzo 2020
(30 giugno 2020 n. 163)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Vista la direttiva 1999/62/Ce relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/Ce e 2011/76/Ue;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante "Attuazione della direttiva 2006/38/Ce, che modifica la direttiva 1999/62/Ce, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture", come successivamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante "Attuazione della direttiva 2011/76/Ue, che modifica la direttiva 1999/62/Ce relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture";
Visto in particolare l'articolo 7, comma 1-bis del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 256 del 3 novembre 2015, con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/Ce e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio 2014;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 214 del 13 settembre 2016, con il quale sono stati aggiornati gli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/Ce e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno 2016;
Considerato che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblicato l'"Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'articolo 10-bis della direttiva 1999/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio";
Decreta:
Articolo 1
Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7
1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell'allegato II, nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/Ce e successive modifiche:
a) l'allegato III-ter, recante "Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni", che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il "Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico" e la tabella 2, concernente il "Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico", è sostituito dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
b) l'allegato IV, recante "Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative" è sostituito dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 marzo 2020
Allegato 1
Allegato III-ter (allegato alla direttiva 2011/76/Ue)
Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni
Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.
1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico
Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico
| Centesimi/veicolo.chilometro |
Strade suburbane |
Strade interurbane |
| Euro 0 | 17,2 | 12,9 |
| Euro I |
11,8 | 8,6 |
| Euro II |
9,7 | 7,6 |
| Euro III | 7,6 | 6,5 |
| Euro IV | 4,3 | 3,3 |
| Euro V dopo il 31 dicembre 2013 | 0 | 0 |
| 3,3 | 2.2 | |
| Euro VI dopo il 31 dicembre 2017 |
0 | 0 |
| 2,2 | 1,1 | |
| Meno inquinanti rispetto a Euro VI | 0 | 0 |
I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.
2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico
Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico
| Centesimi/veicolo.chilometro | giorno | notte |
| Strade suburbane (comprese le autostrade) | 1,18 | 2,15 |
| Strade interurbane (comprese le autostrade) | 0,22 | 0,33 |
I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l'"effetto anfiteatro" lo giustifichino.
Allegato IV (allegato II, direttiva 1999/92/Ce)
Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative di cui all'articolo 3, comma 7
Annualmente
| Fino a tre assi | Quattro o più assi | |
| Euro 0 | 1.428 | 2.394 |
| Euro I |
1.242 | 2.073 |
| Euro II |
1.081 | 1.803 |
| Euro III |
940 | 1.567 |
| Euro IV e meno inquinanti |
855 | 1.425 |
Mensilmente e settimanalmente
L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.
Giornalmente
Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 12 euro per tutte le categorie di veicoli.