Trasporti
Normativa Vigente

Dm Trasporti 16 marzo 2020

Tassazione autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - Aggiornamento importi di cui agli allegati III-ter e IV, Dlgs 7/2010

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 16 marzo 2020

(30 giugno 2020 n. 163)

Aggiornamento degli importi di cui agli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 e successive modifiche, relativo alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la direttiva 1999/62/Ce relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come successivamente modificata dalle direttive 2006/38/Ce e 2011/76/Ue;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7 recante "Attuazione della direttiva 2006/38/Ce, che modifica la direttiva 1999/62/Ce, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture", come successivamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante "Attuazione della direttiva 2011/76/Ue, che modifica la direttiva 1999/62/Ce relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture";

Visto in particolare l'articolo 7, comma 1-bis del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, che prevede che, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli aggiornamenti degli importi in euro di cui all'allegato IV e degli importi in centesimi di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono aggiornati i predetti importi, indicati nei rispettivi allegati, parte integrante del decreto legislativo medesimo;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 giugno 2015, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 256 del 3 novembre 2015, con il quale sono stati aggiornati gli allegati IV e III-ter del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/Ce e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 46, del 18 febbraio 2014;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 luglio 2016, n. 235, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie generale — n. 214 del 13 settembre 2016, con il quale sono stati aggiornati gli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, in adeguamento agli importi dell'allegato II nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/Ce e successive modifiche, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 194/07, del 1° giugno 2016;

Considerato che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 205/1, del 14 giugno 2018, risulta pubblicato l'"Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'articolo 10-bis della direttiva 1999/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio";

Decreta:

Articolo 1

Modifiche degli allegati III-ter e IV del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7

1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 7, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, gli allegati III-ter e IV del medesimo decreto legislativo sono sostituiti come di seguito indicato, al fine di aggiornarne i relativi importi in adeguamento ai nuovi importi dell'allegato II, nonché delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III-ter della direttiva 1999/62/Ce e successive modifiche:

a) l'allegato III-ter, recante "Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni", che comprende, a sua volta, la tabella 1, concernente il "Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico" e la tabella 2, concernente il "Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico", è sostituito dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) l'allegato IV, recante "Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative" è sostituito dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2020

Allegato 1

Allegato III-ter (allegato alla direttiva 2011/76/Ue)

Importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni

Il presente allegato definisce i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.

 

1. Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometro

Strade suburbane
(comprese le autostrade)

Strade interurbane
(comprese le autostrade)

Euro 0 17,2 12,9
Euro I
11,8 8,6
Euro II
9,7 7,6
Euro III 7,6 6,5
Euro IV 4,3 3,3
Euro V dopo il 31 dicembre 2013 0 0
3,3 2.2
Euro VI dopo il 31 dicembre 2017
0 0
2,2 1,1
Meno inquinanti rispetto a Euro VI 0 0

 

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.

 

2. Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometro giorno notte
Strade suburbane (comprese le autostrade) 1,18 2,15
Strade interurbane (comprese le autostrade) 0,22 0,33

 

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura o l'"effetto anfiteatro" lo giustifichino.

 

Allegato IV (allegato II, direttiva 1999/92/Ce)

Importo massimo in euro dei diritti d'utenza, comprese le spese amministrative di cui all'articolo 3, comma 7

Annualmente

Fino a tre assi Quattro o più assi
Euro 0 1.428 2.394
Euro I
1.242 2.073
Euro II
1.081 1.803
Euro III
940 1.567
Euro IV e meno inquinanti
855 1.425

 

Mensilmente e settimanalmente

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 12 euro per tutte le categorie di veicoli.