Conclusioni Avvocato generale Ue 2 luglio 2020, causa C-826/18
Valutazione di impatto ambientale (Via) - Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Accesso alla giustizia ambientale - Articolo 6, Convenzione di Aarhus - Decisione 2005/370/Ce - Partecipazione al procedimento autorizzatorio - Articolo 6 e articolo 11, direttiva 2011/92/Ue (N.d.R.: articolo 24, Dlgs 152/2006) - Articolo 24 e 25 direttiva 2010/75/Ue (N.d.R.: articolo 29-quater, Dlgs 152/2006) - Partecipazione del solo pubblico “interessato” - Contrasto con le norme Ue - Esclusione - Impugnazione del provvedimento finale in giudizio - Norma nazionale - Legittimazione - Solo per il pubblico che ha partecipato al procedimento di partecipazione del pubblico - Contrasto con le norme Ue - Sussistenza
L'impugnazione di provvedimenti ambientali (Via o autorizzazione alle emissioni) o alla giustizia ambientale, spettano solo al "pubblico interessato", non al pubblico in genere.
Queste le conclusioni dell'Avvocato generale Ue presentate il 2 luglio 2020 (causa C?826/18) in risposta alla questione pregiudiziale di un Giudice olandese. Per l'Avvocato generale Ue l'azione in giudizio e l'accesso alle informazioni in relazione a un provvedimento di valutazione di impatto ambientale (ex direttiva sulla Via 2011/92/Ue) o a un'autorizzazione alle emissioni industriali ai sensi dell'articolo 24 della direttiva Ippc/Aia 2010/75/Ue, nonché l'accesso alla giustizia ambientale previsto dalla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, spettano solo al "pubblico interessato" (cioè al pubblico sui cui interessi la decisione in questione abbia inciso direttamente).
Pertanto una norma nazionale – come quella olandese - che consente l'accesso ai documenti e in genere alla giustizia ambientale al "pubblico interessato" ma non lo consenta al "pubblico" non è in contrasto con le citate direttive. Viceversa, è in contrasto con le normative Ue in materia quella stessa norma nazionale che consenta di agire in giudizio contro un provvedimento di Via o un'autorizzazione integrata ambientale solo al "pubblico interessato" che ha partecipato alla procedura di partecipazione del pubblico presentando le proprie osservazioni sul progetto di decisione. Le norme Ue consentono a tutti gli interessati, anche a chi non aveva partecipato al procedimento ambientale, di potere impugnare la decisione finale. (FP)
Avvocatura generale Ue
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