Sostanze chimiche / pericolose
Normativa Vigente

Regolamento Commissione Ue 2020/1068/Ue

Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose - Modifica degli allegati I e V del regolamento 649/2012/Ue

N.d.R.: il presente regolamento si applica dal 1° settembre 2020.

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Commissione europea

Regolamento delegato 15 maggio 2020, n. 2020/1068/Ue

(Guue 21 luglio 2020 n. L 234)

Regolamento che modifica gli allegati I e V del regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose1, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ue) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale2 ("convenzione di Rotterdam" o "convenzione").

(2) Con regolamenti di esecuzione (Ue) 2019/6773, (Ue) 2019/9894, (Ue) 2019/11005, (Ue) 2019/10906, (Ue) 2018/15327, (Ue) 2019/3448, (Ue) 2018/10439, (Ue) 2018/191710, (Ue) 2018/101911, (Ue) 2018/30912, (Ue) 2018/150113 e (Ue) 2018/191414, la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione delle sostanze clorotalonil, chlorpropham, desmedipham, dimetoato, diquat, etoprofos, fenamidone, flurtamone, oxasulfuron, propineb, pimetrozina e quinoxifen, rispettivamente, come sostanze attive ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio15, ne sono pertanto vietati tutti gli impieghi nella categoria "pesticida" data l'assenza di qualsiasi altro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(3) Con regolamento di esecuzione (Ue) 2018/150016 la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione della sostanza tiram come sostanza attiva ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009; ne è pertanto vietato l'impiego nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari" di cui al regolamento (Ue) n. 649/2012. Poiché il tiram è approvato, in conformità al regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio17, soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 9, che rientrano nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi" di cui al regolamento (Ue) n. 649/2012, sono proibiti praticamente tutti gli impieghi di tale sostanza a livello della categoria "pesticida". Ne consegue che il tiram è considerato soggetto a rigorose restrizioni a livello della categoria "pesticida" ed è pertanto opportuno iscriverlo nell'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(4) Con regolamento di esecuzione (Ue) 2018/186518 la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione della sostanza propiconazolo come sostanza attiva ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009; ne è pertanto vietato l'impiego nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". Tale divieto non costituisce una rigorosa restrizione dell'impiego della sostanza a livello della categoria "pesticida", in quanto il propiconazolo è approvato per diversi impieghi nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". Il propiconazolo è stato approvato ai fini dell'uso in biocidi dei tipi di prodotto 7, 8 e 9 in conformità al regolamento (Ue) n. 528/2012. È pertanto opportuno iscrivere il propiconazolo nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(5) Per clothianidin e tiametoxam erano state presentate domande di rinnovo dell'approvazione, poi ritirate dai richiedenti in seguito all'adozione dei regolamenti di esecuzione (Ue) 2018/78419 e (Ue) 2018/78520, mediante i quali la Commissione ha deciso di modificare le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin e tiametoxam, rispettivamente, a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009. Dal momento che le approvazioni di dette sostanze sono scadute, il loro impiego è vietato nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". Tale divieto costituisce una rigorosa restrizione dell'impiego delle sostanze a livello della categoria "pesticida" poiché sono proibiti praticamente tutti i loro impieghi, visto che clothianidin e tiametoxam sono approvate, in conformità al regolamento (Ue) n. 528/2012, soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 18 nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". È pertanto opportuno iscrivere clothianidin e tiametoxam negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(6) Con regolamento di esecuzione (Ue) 2018/78321 la Commissione ha deciso di modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009; l'impiego di detta sostanza è pertanto soggetto a rigorose restrizioni nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". Tali rigorose restrizioni non costituiscono rigorose restrizioni dell'impiego della sostanza a livello della categoria "pesticida", in quanto l'imidacloprid è approvato per diversi impieghi nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi". L'imidacloprid è stato approvato ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 18 in conformità al regolamento (Ue) n. 528/2012. L'imidacloprid è inoltre usato in medicinali veterinari conformemente alla direttiva 2001/82/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio22. È pertanto opportuno iscrivere l'imidacloprid nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(7) Con regolamento di esecuzione (Ue) 2015/40423 la Commissione ha deciso di prorogare il periodo di approvazione della sostanza attiva glufosinato a norma del regolamento (Ce) n. 1107/2009 in esito a una domanda di rinnovo della relativa approvazione. Dal momento che la domanda in questione è stata ritirata, il glufosinato non è più approvato come sostanza attiva ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009; ne sono pertanto vietati tutti gli impieghi nella categoria "pesticida" data l'assenza di qualsiasi altro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il glufosinato negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(8) In occasione della sua nona riunione, tenutasi nel maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di includere le sostanze forato ed esabromociclododecano nell'allegato III di detta convenzione; di conseguenza tali sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione. È pertanto opportuno iscrivere il forato negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 3, del regolamento (Ue) n. 649/2012. L'esabromociclododecano figura già nell'allegato V del regolamento (Ue) n. 649/2012 ed è quindi soggetto a divieto di esportazione. È pertanto opportuno iscriverlo nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, di detto regolamento.

(9) Il regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio24 vieta l'esportazione di mercurio, nonché di alcune miscele di mercurio metallico con altre sostanze, di alcuni composti di mercurio e di alcuni prodotti con aggiunta di mercurio. È opportuno che tali divieti di esportazione trovino riscontro nella parte 2 dell'allegato V del regolamento (Ue) n. 649/2012.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ue) n. 649/2012.

(11) È opportuno concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ue) n. 649/2012 è così modificato:

a) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

b) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1° settembre 2020.

 

Il presente regolamento di esecuzione è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2020

Allegato I

L'allegato I del regolamento (Ue) n. 649/2012 è così modificato:

1) nella parte 1, nella tabella sono aggiunte le seguenti voci:

 

Sostanza chimica N. CAS Numero Einecs Codice NC (***) Sottocategoria (*) Limitazione d'impiego (**) Paesi che non richiedono notifica
"Clorotalonil (+) 1897-45-6 217-588-1 ex 2926 90 70 p(1) div
Chlorpropham (+) 101-21-3 202-925-7 ex 2924 29 70 p(1) div
Clothianidin (+) 210880-92-5 n.p. ex 2934 10 00 p(1) div
Desmedipham (+) 13684-56-5 237-198-5 ex 2924 29 70 p(1) div
Dimetoato (+) 60-51-5 200-480-3 ex 2930 90 98 p(1) div
Diquat, compreso il diquat dibromuro (+) 2764-72-9 85-00-7 220-433-0 201-579-4 ex 2933 99 80 p(1) div
Etoprofos (+) 13194-48-4 236-152-1 ex 2930 90 98 p(1) div
Fenamidone (+) 161326-34-7 n.p. ex 2933 29 90 p(1) div
Flurtamone (+) 96525-23-4 n.p. ex 2932 19 00 p(1) div
Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio (+) 51276-47-2 77182-82-2 257-102-5 278-636-6 ex 2931 39 90 p(1) div
Imidacloprid 138261-41-3 n.p. ex 2933 39 99 p(1) restr
Oxasulfuron (+) 144651-06-9 n.p. ex 2935 90 90 p(1) div
Forato (#) 298-02-2 206-052-2 ex 2930 90 98 p(1) div
Propiconazolo 60207-90-1 262-104-4 ex 2934 99 90 p(1) div
Propineb (+) 12071-83-9 9016-72-2 235-134-0 ex 2930 20 00 p(1) div
Pimetrozina (+) 123312-89-0 n.p. ex 2933 69 80 p(1) div
Quinoxifen (+) 124495-18-7 n.p. ex 2933 49 90 p(1) div
Tiametoxam (+) 153719-23-4 n.p. ex 2934 10 00 p(1) div
Tiram (+) 137-26-8 205-286-2 ex 2930 30 00 p(1)-p(2) div-restr";

 

2) nella parte 2, nella tabella sono aggiunte le seguenti voci:

 

Sostanza chimica N. CAS Numero Einecs Codice NC (***) Categoria (*) Limitazione d'impiego (**)
"Clorotalonil 1897-45-6 217-588-1 ex 2926 90 70 p div
Chlorpropham 101-21-3 202-925-7 ex 2924 29 70 p div
Clothianidin 210880-92-5 n.p. ex 2934 10 00 p restr
Desmedipham 13684-56-5 237-198-5 ex 2924 29 70 p div
Dimetoato 60-51-5 200-480-3 ex 2930 90 98 p div
Diquat, compreso il diquat dibromuro 2764-72-9 85-00-7 220-433-0 201-579-4 ex 2933 99 80 p div
Etoprofos 13194-48-4 236-152-1 ex 2930 90 98 p div
Fenamidone 161326-34-7 n.p. ex 2933 29 90 p div
Flurtamone 96525-23-4 n.p. ex 2932 19 00 p div
Glufosinato, compreso il glufosinato-ammonio 51276-47-2 77182-82-2 257-102-5 278-636-6 ex 2931 39 90 p div
Oxasulfuron 144651-06-9 n.p. ex 2935 90 90 p div
Propineb 12071-83-9 9016-72-2 235-134-0 ex 2930 20 00 p div
Pimetrozina 123312-89-0 n.p. ex 2933 69 80 p div
Quinoxifen 124495-18-7 n.p. ex 2933 49 90 p div
Tiametoxam 153719-23-4 n.p. ex 2934 10 00 p restr
Tiram 137-26-8 205-286-2 ex 2930 30 00 p restr";

 

3) nella parte 3, nella tabella sono aggiunte le seguenti voci:

 

Sostanza chimica Numero/i CAS pertinente/i Codice HS
Sostanza pura (**)
Codice HS
Miscele contenenti la sostanza (**)
Categoria
"Esabromociclododecano 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 e altri 2903.89 Prodotto industriale
Forato 298-02-2 2930.90 3808.50 Pesticida".

 

Allegato II

Nell'allegato V, parte 2, del regolamento (Ue) n. 649/2012, la tabella è così modificata:

1) alla voce n. 3 è aggiunto il seguente testo:

 

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione Altre eventuali informazioni, ove del caso
(ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
"- Solfato di mercurio (II) (HgSO4);
- Nitrato di mercurio (II) (Hg(NO3)2).
CAS RN 7783-35-9, 10045-94-0
Numeri CE 231-992-5, 233-152-3";

 

2) sono aggiunte le seguenti voci:

N. Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione Altre eventuali informazioni, ove del caso
(ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)
"5 Lampade fluorescenti compatte (CFL) per usi generali di illuminazione:
a) CFL.i ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 2,5 mg per bruciatore;
b) CFL.ni ≤ 30 watt con un tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per bruciatore.
6 Le seguenti lampade fluorescenti lineari per usi generali di illuminazione:
a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada;
b) a fosfori alofosfati ≤ 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10 mg per lampada.
7 Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione per usi generali di illuminazione.
8 Le seguenti lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno per display elettronici con aggiunta di mercurio:
a) lampade corte (≤ 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada;
b) lampade medie (> 500 mm e ≤ 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada;
c) lampade lunghe (> 1 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 13 mg per lampada.".

Note ufficiali

1

Gu L 201 del 27 luglio 2012, pag. 60.

2

Gu L 63 del 6 marzo 2003, pag. 29.

3

Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/677 della Commissione, del 29 aprile 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 114 del 30 aprile 2019, pag. 15).

4

Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/989 della Commissione, del 17 giugno 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva chlorpropham, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 160 del 18 giugno 2019, pag. 11).

5

Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1100 della Commissione, del 27 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva desmedipham, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 175 del 28 giugno 2019, pag. 17).

6

Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1090 della Commissione, del 26 giugno 2019, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva dimetoato, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 173 del 27 giugno 2019, pag. 39).

7

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 257 del 15 ottobre 2018, pag. 10).

8

Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/344 della Commissione, del 28 febbraio 2019, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etoprofos, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 62 dell'1 marzo 2019, pag. 7).

9

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1043 della Commissione, del 24 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva fenamidone, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 188 del 25 luglio 2018, pag. 9).

10

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1917 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva flurtamone, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 311 del 7 dicembre 2018, pag. 27).

11

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1019 della Commissione, del 18 luglio 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva oxasulfuron, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 183 del 19 luglio 2018, pag. 14).

12

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/309 della Commissione, del 1o marzo 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propineb, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 60 del 2 marzo 2018, pag. 16).

13

(Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 254 del 10 ottobre 2018, pag. 4).

14

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 311 del 7 dicembre 2018, pag. 17).

15

Regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/Cee e 91/414/Cee (Gu L 309 del 24 novembre 2009, pag. 1).

16

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 254 del 10 ottobre 2018, pag. 1).

17

Regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Gu L 167 del 27 giugno 2012, pag. 1).

18

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1865 della Commissione, del 28 novembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva propiconazolo, in conformità al regolamento (Ce) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 della Commissione (Gu L 304 del 29 novembre 2018, pag. 6).

19

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (Gu L 132 del 30 maggio 2018, pag. 35).

20

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (Gu L 132 del 30 maggio 2018, pag. 40).

21

Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (Gu L 132 del 30 maggio 2018, pag. 31).

22

Direttiva 2001/82/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (Gu L 311 del 28 novembre 2001, pag. 1).

23

Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/404 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento (Ue) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive beflubutamid, captano, dimetoato, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifosmetile e propamocarb (Gu L 67 del 12 marzo 2015, pag. 6).

24

Regolamento (Ue) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (Ce) n. 1102/2008 (Gu L 137 del 24 maggio 2017, pag. 1).