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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 16 luglio 2020, n. 21153

Rifiuti – Veicoli fuori uso – Qualifica di rifiuto – Sussistenza – Operazione di recupero – Cessazione della qualifica i rifiuto (cd. "End of Waste") ex articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 – Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso – Obbligo di messa in sicurezza – Articolo 6, Dlgs 209/2003 – Sussistenza

Solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza, da parte di soggetto autorizzato e con il concorso delle condizioni di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, cessano di essere rifiuti.
Più nel dettaglio, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 21153 depositata il 16 luglio 2020, afferma che solo le parti di autoveicoli risultanti dalle operazioni di messa in sicurezza di cui al Dlgs 209/2003 (Attuazione della direttiva 200/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso) e provenienti dai centri di raccolta autorizzati ai sensi dello stesso provvedimento, possono costituire rifiuti trattabili per il recupero in regime semplificato ai sensi del Dm 5 febbraio 1998, suballegato 1-5.
I veicoli fuori uso e i prodotti del loro smantellamento, ricorda preliminarmente il Giudice, sono rifiuti ai sensi della voce "16 01" dell'allegato D alla parte quarta del Dlgs 152/2006, i quali, a norma dell'articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) dello stesso Dlgs 152/2006, cessano di essere tali quando sottoposti a un'operazione di recupero che soddisfi i criteri e le condizioni in esso previsti. L'articolo 184-ter, al comma 4, richiama espressamente anche il Dlgs 209/2003.
La Suprema Corte ha perciò dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di condanna per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) inflitta dal Tribunale di Milano al titolare di un'officina meccanica. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 16 luglio 2020, n. 21153