Sentenza Corte di Giustizia Ue 16 luglio 2020, causa n. C-411/19
Habitat - Valutazione impatto ambientale grandi opere - Piano o progetto con incidenza su zona speciale di conservazione - Articolo 6 della Direttiva 92/43/Cee - Realizzazione di una tratta stradale in un itinerario strategico - Costi elevati dell'opera - Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico - Sussistenza - Presentazione progetto meno costoso con la suddivisione delle tratte - Incidenza su Sito di importanza comunitaria inserito nelle rete Natura 2000 ex articolo 3 della direttiva 92/43/Cee - Valutazione di incidenza negativa del Ministero dell'ambiente - Sussistenza - Rilevanza - Misure di compensazione e mitigazione - Impossibilità - Necessità di verifica dell'esistenza di soluzioni alternative con minore incidenza sull'area - Sussistenza
progetto sono stati valutati negativamente è compito del giudice adito verificare l'esistenza di soluzioni alternative, anche se più costose ma con minori inconvenienti per l'integrità del "Sic".
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 16 luglio 2020, n. C-411/19 nel rispondere ad una questione pregiudiziale sorta in sede giudiziale nazionale su un progetto per la realizzazione di una tratta stradale che il Ministero dell'Ambiente aveva valutato negativamente in quanto avrebbe avuto un'incidenza su un sito di importanza comunitaria (cd. "Sic") incluso nella rete Natura 2000. Se esiste una soluzione alternativa che - come nel caso in esame - comporti minori inconvenienti per l'integrità della zona è preferibile, seppure più costosa, ma deve essere verificata dal giudice del rinvio che nella specie è il Tar Lazio.
I giudici europei riconoscono in via residuale che in mancanza di un progetto alternativo, l'articolo 6 della direttiva "Habitat", 92/43/Cee, non osta a una norma nazionale che per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (anche di natura economica) consenta la prosecuzione della procedura di autorizzazione di un piano o un progetto la cui incidenza sulla zona speciale non può essere mitigata, e su cui l'autorità pubblica competente abbia già espresso parere negativo. (TG)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Sentenza 16 luglio 2020, causa n. C-411/19
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